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La Legge Organica d'Educazione (LOE), i Regi Decreti che la sviluppano e i diritti fondamentali dei genitori e degli istituti

Madrid, 28 febbraio 2007

Riunione della Commissione Permanente della Conferenza Episcopale Spagnola
Madrid, 27-28 febbraio 2007

Il testo originale si trova in: http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/LOE2007.htm , visitato il 28-3-07.
Traduzione a cura di Totus tuus network, nessun diritto riservato: Riproduzione, anche parziale, raccomandata, anche senza citare la fonte.

 

Introduzione

1. Quando la Legge Organica dell'Educazione (LOE) è stata presentata per l'approvazione del Congresso dei Deputati, il Comitato Esecutivo della Conferenza Episcopale Spagnola rese pubblica, il 15 dicembre del 2005, la sua grave preoccupazione per un testo di legge che non garantiva nel modo dovuto, e persino lesionava, diritti fondamentali in un campo tanto importante per il presente ed il futuro della società quale è quello dell'educazione della gioventù. Una volta che la Legge è stata approvata dal Congresso, lo stesso Comitato Esecutivo ha dichiarato, sempre pubblicamente, il 10 marzo del 2006, che la LOE non si atteneva a quanto pattuito negli Accordi tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo per quanto concerne l'insegnamento della Religione cattolica e la sua docenza.

2. La Commissione Mista Chiesa-Stato si è riunita in tutto quattro volte nel corso del 2006 per trattare dei Regi Decreti che avrebbero dovuto sviluppare le Disposizioni addizionali della LOE riguardanti lo statuto dell'insegnamento e della docenza della Religione cattolica. In questa fase, le autorità governative hanno fatto uno sforzo di dialogo e avvicinamento che abbiamo apprezzato. Tuttavia, non si è giunti a dei Decreti che possiamo avvalorare come soddisfacenti. L'insegnamento della Religione non è regolato in modo che siano salvaguardati tutti i diritti delle parti coinvolte. E’ quanto vogliamo comunicare all’opinione pubblica, ora che sono già stati pubblicati quasi tutti i Decreti. Vogliamo inoltre sottolineare anche altri aspetti della LOE e del suo sviluppo amministrativo che riteniamo feriscano i diritti che hanno i genitori nell'educazione dei loro figli, sia nel campo della determinazione dell'educazione morale che desiderano per loro, che nel campo della libera scelta dell'istituto educativo.

I. L'insegnamento della Religione cattolica

3. L'insegnamento della religione cattolica sarà, in base a quanto stabilito dalla LOE, di offerta obbligatoria per gli istituti e di libera scelta per gli alunni. E' quanto stipulato dagli Accordi Chiesa-Stato, secondo il principio della libertà civile in materia religiosa, sempre difeso dalla Conferenza Episcopale.

4. Ma gli Accordi stabiliscono pure che questo insegnamento sarà equiparabile ad una materia fondamentale. La LOE, invece, nemmeno la menziona nel corpo della legge, relegandola a una Disposizione addizionale. Da parte sua, i Decreti degli insegnamenti minimi riducono il numero di ore che ad essa vengono assegnate, stabilendo che gli alunni che non frequentino Religione – nella sua versione confessionale o aconfessionale – riceveranno una "attenzione educativa", la cui definizione è lasciata all'arbitrio di ogni istituto, senza che abbia niente a che vedere con un insegnamento dai contenuti regolamentati e valutabili. E' una soluzione discriminatrice verso quanti scelgono la Religione, i quali compiono uno sforzo accademico, mentre quelli che non la scelgono godono di tempo libero o per lo studio. E' una soluzione che, inoltre, secondo quanto mostra l'esperienza, tende a creare problemi di ordine e disciplina negli istituti. Se a tutto ciò si aggiunge il carattere non computabile delle valutazioni di Religione, dobbiamo concludere che lo statuto accademico dell'insegnamento della Religione non risulta equiparabile a quello di una materia fondamentale che viene impartita senza che nessuno venga discriminato. Così, la regolamentazione di questo insegnamento manca della serietà accademica che reclama il diritto di quanti liberamente la richiedono, vale a dire l'ottanta per cento dei genitori. Resta, dunque, ostacolato l'esercizio reale ed effettivo di un diritto riconosciuto dalla Costituzione spagnola all'articolo 27, 3 e non si compie quanto concordato negli Accordi tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo.

II. La docenza della Religione cattolica

5. La LOE introduce una nuova regolamentazione della docenza di religione che non risponde in modo soddisfacente né agli impegni presi dallo Stato con la Religione Cattolica in virtù dell'Accordo corrispondente, né alla giurisprudenza in materia, in particolare rispetto all'ultima Sentenza del Tribunale Costituzionale dello scorso 15 febbraio. Perché la Legge assimila la situazione legale dei professori di Religione nelle scuole statali alle forme contrattuali generali regolate dallo Statuto dei Lavoratori, senza riconoscere in modo soddisfacente il carattere specifico del loro lavoro, derivato dalla missione canonica che affida loro l'insegnamento della religione e morale cattolica.

6. E' vero che i professori di Religione sono lavoratori dell'insegnamento, i cui diritti lavorativi devono essere pienamente riconosciuti e tutelati. I vescovi sono i primi ad essere interessati a ciò, perché in questo modo si rende giustizia al loro lavoro e si da' dignità alla loro missione, che è la missione della Chiesa. Tuttavia, allo stesso tempo, i professori di Religione cattolica esercitano una missione specifica – quella di formare gli alunni nella dottrina e nella morale cattolica – che esige una speciale qualifica accademica e l'identificazione con la dottrina che si insegna. Occorre garantire a quanti liberamente richiedono tale insegnamento che venga impartito da professori idonei a farlo. E' l'autorità della Chiesa quella che può offrire tale garanzia. Non sono i pubblici poteri, né le organizzazioni sindacali, né alcuna altra istanza, quelli che possono garantire l'idoneità della docenza intesa ad insegnare la religione e la morale cattolica, vale a dire, la missione canonica. Questo è giusto ed proprio di uno Stato di diritto che tutela in modo positivo la libertà religiosa.
7. Orbene, né la LOE né l'ultima bozza del Regio Decreto che conosciamo stabiliscono i meccanismi giuridici adeguati perché l'autorità della Chiesa possa esercitare con sicurezza il suo obbligo di garantire l'ideoneità della docenza di religione. Pertanto, se le cose resteranno come sono ora, è possibile che sia necessario ricorrere ad opportune azioni legali perché venga rispettato l'ordinamento giuridico vigente, che tutela i diritti di tutti.

III. La "Educazione alla cittadinanza".

a) Una formazione statale obbligatoria per la coscienza.

8. L'insegnamento della Religione e della morale cattolica non deve essere facoltativo per gli alunni, poiché devono essere i genitori a determinare il tipo di formazione religiosa e morale che desiderano per i loro figli. Questo è un loro diritto primario, insostituibile e inalienabile. Lo riconosce la Costituzione all'articolo 27, 3. Viene tutelato anche dall'articolo 16, 1, che consacra la libertà ideologica e religiosa. Pertanto, lo Stato non può legittimamente imporre alcuna formazione della coscienza morale degli alunni contrastante con la libera scelta dei loro genitori. Quando costoro scelgono liberamente la Religione e la Morale cattolica, lo Stato deve riconoscere che la necessaria formazione morale della coscienza è assicurata da quanti hanno il dovere e il diritto di provvedere ad essa. Se il sistema scolastico obbligasse a ricevere un'altra formazione della coscienza morale, violenterebbe la volontà dei genitori e dichiarerebbe implicitamente che la scelta da loro fatta nell'esercizio dei propri diritti è priva di valore per lo Stato.

9. Questo è precisamente quanto ora fa lo Stato con la nuova area pedagogica creata dalla LOE che prende il nome di "Educazione alla cittadinanza". Se il testo della Legge lasciava qualche margine al dubbio, i Decreti che la sviluppano stabiliscono espressamente che detti insegnamenti pretendono di formare, con carattere obbligatorio, "la coscienza civica" di tutti gli alunni in tutti gli istituti. Da ciò deriva che i criteri di valutazione non si riferiscano solo ai contenuti, ma anche ad attitudini ed abitudini personali, la cui costituzione si basa sempre sulla visione della vita plasmata dalla coscienza morale (si veda, in particolare, il Decreto del 29 dicembre 2006 sull'Educazione Secondaria). Dunque, si formerà e valuterà la coscienza morale degli alunni ignorando la volontà dei genitori.
10. E' certo che l'educazione della coscienza non deve restare esclusa dal compito educativo. Al contrario, un'educazione davvero integrale che persegua lo sviluppo armonico della persona in tutte le sue dimensioni non può ridursi alla mera trasmissione di conoscenza; essa deve riferirsi anche alla verità dell'essere umano come norma ed orizzonte della vita. Ma gli insegnamenti antropologici orientati alla formazione della coscienza morale – tanto nel "personale" come nel "sociale" - non sono competenza dello Stato. L'autorità pubblica non può imporre alcuna morale a tutti: né una presunta morale della maggioranza, né quella cattolica, né nessuna altra. Mutilerebbe i diritti dei genitori e/o della scuola da essi liberamente scelta in base alle loro convinzioni. Sono i genitori ed è la scuola, come collaboratrice di essi, che hanno il diritto ed il dovere di educare le coscienze, senza altre limitazioni che quelle derivanti dalla dignità della persona e del giusto ordine pubblico.

b) Impone il relativismo morale e l'ideologia del genere

11. Quanto detto basterebbe perché ci vedessimo costretti a denunciare una materia, il cui obiettivo confessato è una formazione delle coscienza imposta dal sistema educativo a tutti gli alunni. Ma dobbiamo in aggiunta denunciare pure che i criteri i quali guideranno questi insegnamenti sono quelli propri del relativismo e della cosiddetta ideologia del genere. La "verità" non gioca alcun ruolo nei Decreti che sviluppano i contenuti. Invece, il nuovo concetto di "omofobia" fa parte dei contenuti previsti come insegnamenti minimi dai Regi Decreti. Sotto tale concetto si nasconde una visione della costituzione delle persone più legata ai cosiddetti "orientamenti sessuali" che al sesso. Da ciò deriva che il sesso, vale a dire l'identità della persona come maschio o femmina, sia sostituito dal "genere" proprio quando si segnalano i criteri secondo i quali si valuterà la coscienza morale degli alunni della Secondaria.
12. Non ci sarebbe alcuna obiezione ad una materia che facilitasse la conoscenza oggettiva dei principi costituzionali o delle norme civiche di convivenza. Quel che denunciamo sono degli insegnamenti concreti che, sotto il nome di "Educazione alla cittadinanza" costituiscono lesione grave del diritto dei genitori a determinare l'educazione morale che desiderano per i loro figli; insegnamenti che, inoltre, così come sono programmati, significano l'imposizione del relativismo e dell'ideologia del genere. Non è affatto questo ciò che gli organismi d'Europa suggeriscono agli Stati membri. Non è questo il modo adeguato per fronteggiare la necessità disinteressata di una formazione integrale della gioventù per la convivenza nella verità e nella giustizia, con attitudini positive che contribuiscano alla creazione e consolidamento della pace nelle famiglie, nelle scuole e nella società. Tutti desideriamo che la scuola formi cittadini liberi, coscienti dei loro doveri e dei loro diritti, veramente dotati di spirito critico e tolleranti. Ma ciò non si ottiene con l'introduzione nelle coscienze dei giovani del relativismo morale e di una ideologia destrutturatrice dell'identità personale. Questa "Educazione alla cittadinanza" della LOE è inaccettabile nella forma e nella sostanza: nella forma perché impone legalmente a tutti un'antropologia che solo alcuni condividono, nella sostanza perché i suoi contenuti sono pregiudizievoli allo sviluppo integrale della persona.

c) Reclama una attuazione responsabile ed impegnata

13. I genitori faranno molto bene a difendere con tutti i mezzi legittimi alla loro portata il diritto che hanno di essere coloro i quali determinano l'educazione morale desiderata per i loro figli. Gli istituti cattolici di insegnamento, se ammettono nella loro programmazione i contenuti previsti nei Regi Decreti, entreranno in contraddizione con la loro natura, plasmata dalla morale cattolica: lo Stato non può obbligarli a farlo, se non ferendo il diritto alla libertà di educazione e la libertà religiosa. I centri statali, a loro volta, dovendo insegnare questa materia, perderanno la neutralità ideologica cui sono obbligati e imporranno agli alunni una formazione morale non liberamente scelta dai loro genitori o persino espressamente contraria ad essa qualora costoro abbiano scelto per i loro figli l'insegnamento della Religione e Morale cattolica. I genitori e gli istituti educativi devono agire in modo responsabile ed impegnato in favore dei propri diritti educativi e della libertà di coscienza.

IV. Le libertà di educazione e di scelta del centro educativo

14. Oltre alla nuova area di "Educazione alla cittadinanza", la LOE presenta anche altre disposizioni che condizionano seriamente le libertà di educazione e di scelta della scuola, perché la Legge non si ispira al principio di sussidiarietà, secondo il quale i pubblici poteri regolano le condizioni necessarie affinché la società possa esercitare da se medesima i diritti e i doveri che sono originariamente propri, in particolare quelli delle famiglie e delle scuole. Al contrario, l'educazione è definita, con una chiara impronta statalistica, un "servizio pubblico" (Preambolo e art. 108, 5) con il quale la società deve collaborare (Preambolo).
15. Così, stabilendo un criterio "per zona" rispetto al domicilio dei richiedenti (art. 84,2), e delle "aree di influenza" degli istituti (art. 86) come criteri eccessivamente condizionanti l'ammissione degli alunni, non si da' la priorità dovuta alle famiglie quando devono scegliere il centro scolastico che desiderano per i loro figli.

16. D'altra parte, l'iniziativa che nasce dalla società e desidera creare e dirigere dei centri educativi, resta indebitamente assoggettata ai limiti di bilancio e all'applicazione del principio di economia ed efficienza, secondo i principi dell'Amministrazione statale (cf. art. 109, 3), così come ad imprecisi criteri di "necessità di scolarizzazione" (art. 116, 1). Inoltre, agli istituti di iniziativa della società non viene garantita la libertà sufficiente per stabilire il proprio progetto educativo, sottomesso ad un'indeterminata "cornice generale" stabilito dall'Amministrazione statale (art. 121, 3); non è ad essi garantito nemmeno che gli alunni accettino il loro progetto educativo ma soltanto che lo rispettino (art. 115, 2), né si riconosce ad essi la sufficiente autonomia nella direzione, sia a causa dei condizionamenti che sono imposti che per la presenza obbligatoria di un'autorità politica nel Consiglio Scolastico (art. 126, 1c).

Conclusione

17. La LOE è la quinta Legge Organica educativa in soli 20 anni ed è quella che ha ottenuto il minor consenso di tutte in Parlamento (solo il 55 per cento del Congresso). Sono senza dubbio possibili diverse soluzioni tecniche ai gravi problemi posti in un campo così sensibile quale è quello dell'educazione. E' tuttavia necessario giungere a un grande consenso o patto di Stato nelle questioni basilari che colpiscono i diritti fondamentali delle persone: non lo si è ottenuto. Mentre si attende quel momento, anelato da tanti, specialmente dalla comunità educativa, sarà necessario far rispettare i diritti di tutti e, allo stesso tempo, collaborare nel miglior modo possibile, secondo le responsabilità di ciascuno, nel vitale compito educativo.

18. Sappiamo che l'immensa maggioranza dei docenti di religione esercita la sua missione in modo esemplare. Approfittiamo per reiterare loro la nostra fiducia e incoraggiarli a continuare a lavorare con il talento e l'impegno personale che si aspettano gli alunni, le famiglie, la società e la Chiesa tutta. Essi sanno da se che, nonostante le difficoltà, la loro generosità e competenza lo rende possibile. Gli insegnanti di religione non sono catechisti. Essi insegnano la dottrina e la morale cattolica in modo accademico e con la testimonianza della loro vita, nel contesto del dialogo sistematico tra la fede e la ragione. La scuola, come luogo di educazione integrale della persona, è la cornice appropriata per farlo.

19. Ai direttori degli istituti educativi diciamo grazie per la loro collaborazione e confidiamo nel loro buon operare di fronte alle nuove responsabilità che presuppone per essi la cosiddetta "attenzione educativa". Sono molti anche i maestri e professori che, spiegando matematica o qualsiasi altra materia, offrono ai loro alunni l'esempio di un compito educativo fatto con dedizione, competenza, rispetto e affetto per i bambini e i giovani. La loro opera è esigente e sacrificata. Il nostro grazie e il nostro incoraggiamento si dirige a tutti loro, in particolare a quanti in tale maniera danno testimonianza silenziosa ed esplicita della loro fede cattolica.

20. Non possiamo tacere specialmente di quanti stanno apportando alla società e alla Chiesa l'impagabile servizio dell'educazione integrale che rappresenta la Scuola Cattolica, tanto apprezzata dai nostri padri. Li ringraziamo molto e di cuore per il loro lavoro pieno di abnegazione e la loro vocazione di educatori, siano nella condizione di secolari, ministri ordinati o, molto in particolare, di tante forme di vita consacrata dalla grande, benemerita e feconda tradizione educativa. Tutti i responsabili delle scuole cattoliche saranno – non ne dubitiamo – all'altezza della sfida che comportano per i loro istituti le svariate difficoltà cui abbiamo fatto riferimento, in particolare quella della cosiddetta "Educazione alla cittadinanza". E' un momento decisivo per la Scuola Cattolica.

21. I genitori, infine, continueranno rispondendo con sempre maggiore impegno ai loro obblighi di primi educatori dei propri figli, esigendo che i propri diritti corrispondenti vengano rispettati. Quando anno dopo anno iscrivono i figli alle lezioni di Religione cattolica danno chiari segnali che sono coscienti delle proprie responsabilità: possono farlo legalmente e devono continuare a farlo. La Chiesa vuole anche offrire a tutti i genitori le scuole cattoliche che essi sollecitano per i loro figli, delle quali spesso si vedono privati a causa di un'offerta insufficiente. Le difficoltà esistenti, a causa delle restrizioni patite dalla libertà di educazione, per la creazione o l'ampliamento di tali istituti, pregiudicano innanzi tutto i genitori e gli alunni. Le associazioni di genitori e di famiglie sono chiamate a svolgere un grande ruolo in un sistema educativo che formi in modo davvero integrale i bambini e i giovani come persone e cittadini.

Affidiamo tutti alla materna protezione di Maria, Sede della Sapienza.