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Pio VII
Ecclesiam a Jesu


Roma, 13 settembre 1821

Bolla

Il Vescovo Pio, servo dei servi di Dio. A perpetua memoria.

1. La Chiesa fondata da Gesù Cristo Salvatore Nostro sopra solida pietra (e contro di essa Cristo promise che non sarebbero mai prevalse le porte dell’inferno) è stata assalita così spesso e da tanti temibili nemici, che se non si frapponesse quella promessa divina che non può venir meno, vi sarebbe da temere che essa potesse soccombere, circuita dalla forza o dai vizi o dall’astuzia. Invero, ciò che accadde in altri tempi si ripete anche e soprattutto in questa nostra luttuosa età che sembra quell’ultimo tempo preannunciato in passato dall’Apostolo: "Verranno gli ingannatori che, secondo i loro desideri, cammineranno nella via dell’empietà" (Gd 18). Infatti nessuno ignora quanti scellerati, in questi tempi difficilissimi, si siano coalizzati contro il Signore e contro Cristo Figlio Suo; costoro si adoperano soprattutto (sebbene con vani sforzi) a travolgere e a sovvertire la stessa Chiesa, ingannando i fedeli (Col 2,8) con una vana e fallace filosofia e sottraendoli alla dottrina della Chiesa. Per raggiungere più facilmente questo scopo, molti di costoro organizzarono occulti convegni e sette clandestine con cui speravano in futuro di trascinare più facilmente numerosi individui ad essere complici della loro congiura e della loro iniquità.

2. Già da tempo questa Santa Sede, scoperte tali sette, lanciò l’allarme contro di esse con alta e libera voce e rivelò le loro trame contro la Religione e contro la stessa società civile. Già da tempo sollecitò la vigilanza di tutti perché si guardassero in modo che queste sette non osassero attuare i loro scellerati propositi. È tuttavia motivo di rammarico che all’impegno di questa Sede Apostolica non abbia corrisposto l’esito cui essa mirava e che quegli uomini scellerati non abbiano desistito dalla congiura intrapresa, per cui ne sono derivati infine quei mali che Noi stessi avevamo previsto. Anzi, quegli uomini, la cui iattanza sempre si accresce, hanno perfino osato creare nuove società segrete.

3. A questo punto occorre ricordare una società nata di recente e diffusa in lungo e in largo per l’Italia e in altre regioni: per quanto sia divisa in numerose sette e per quanto assuma talvolta denominazioni diverse e distinte tra loro, in ragione della loro varietà, tuttavia essa è una sola di fatto nella comunanza delle dottrine e dei delitti e nel patto che fu stabilito; essa viene chiamata solitamente dei Carbonari. Costoro simulano un singolare rispetto e un certo straordinario zelo verso la Religione Cattolica e verso la persona e l’insegnamento di Gesù Cristo Nostro Salvatore, che talvolta osano sacrilegamente chiamare Rettore e grande Maestro della loro società. Ma questi discorsi, che sembrano ammorbiditi con l’olio, non sono altro che dardi scoccati con più sicurezza da uomini astuti, per ferire i meno cauti; quegli uomini si presentano in vesti di agnello ma nell’intimo sono lupi rapaci.

4. Anche se mancassero altri argomenti, i seguenti persuadono a sufficienza che non si deve prestare alcun credito alle loro parole, cioè : il severissimo giuramento con cui, imitando in gran parte gli antichi Priscillanisti, promettono di non rivelare mai e in nessun caso, a coloro che non sono iscritti alla società, cosa alcuna che riguardi la stessa società, né di comunicare a coloro che si trovano nei gradi inferiori cosa alcuna che riguardi i gradi superiori; inoltre, le segrete e illegali riunioni che essi convocano seguendo l’usanza di molti eretici e la cooptazione di uomini d’ogni religione e di ogni setta nella loro società.

5. Non occorrono dunque congetture e argomenti per giudicare le loro affermazioni, come più sopra si è detto. I libri da loro pubblicati (nei quali si descrive il metodo che si suole seguire nelle riunioni dei gradi superiori), i loro catechismi, gli statuti e gli altri gravissimi, autentici documenti rivolti a ispirare fiducia, e le testimonianze di coloro che, avendo abbandonato la società cui prima appartenevano, ne rivelarono ai legittimi giudici gli errori e le frodi, dimostrano apertamente che i Carbonari mirano soprattutto a dare piena licenza a chiunque di inventare col proprio ingegno e con le proprie opinioni una religione da professare, introducendo quindi verso la Religione quella indifferenza di cui a malapena si può immaginare qualcosa di più pernicioso. Nel profanare e nel contaminare la passione di Gesù Cristo con certe loro nefande cerimonie; nel disprezzare i Sacramenti della Chiesa (ai quali sembrano sostituirne altri nuovi da loro inventati con suprema empietà) e gli stessi Misteri della Religione Cattolica; nel sovvertire questa Sede Apostolica (nella quale risiede da sempre il primato della Cattedra Apostolica) (Sant’Agostino, Ep. 43) sono animati da un odio particolare e meditano propositi funesti e perniciosi.

6. Non meno scellerate (come risulta dagli stessi documenti) sono le norme di comportamento che la società dei Carbonari insegna, sebbene impudentemente si vanti di esigere dai suoi seguaci che coltivino e pratichino la carità e ogni altra virtù, e che si astengano scrupolosamente da ogni vizio. Pertanto essa favorisce senza alcun pudore le voluttà più sfrenate; insegna che è lecito uccidere coloro che non rispettarono il giuramento di mantenere il segreto, cui si è fatto cenno più sopra; e sebbene Pietro principe degli Apostoli (1Pt 2,13) prescriva che i Cristiani "siano soggetti, in nome di Dio, ad ogni umana creatura o al Re come preminente o ai Capi come da Lui mandati, ecc.", sebbene l’Apostolo Paolo (Rm 3,14) ordini che "ogni anima sia soggetta alle potestà più elevate", tuttavia quella società insegna che non costituisce reato fomentare ribellioni e spogliare del loro potere i Re e gli altri Capi, che per somma ingiuria osa indifferentemente chiamare tiranni.

7. Questi ed altri sono i dogmi e i precetti di questa società, da cui ebbero origine quei delitti recentemente commessi dai Carbonari, che tanto lutto hanno recato a oneste e pie persone. Noi, dunque, che siamo stati designati come veggenti di quella casa d’Israele che è la Santa Chiesa e che per il Nostro ufficio pastorale dobbiamo evitare che il gregge del Signore a Noi divinamente affidato patisca alcun danno, pensiamo che in una contingenza così grave non possiamo esimerci dall’impedire i delittuosi tentativi di questi uomini. Siamo mossi anche dall’esempio di Clemente XII e di Benedetto XIV di felice memoria, Nostri Predecessori: il primo, il 28 aprile 1738, con la Costituzione "In eminenti", e il secondo, il 18 maggio 1751, con la Costituzione "Providas", condannarono e proibirono le società dei Liberi Muratori, ossia dei Francs Maçons, o chiamate con qualunque altro nome, secondo la varietà delle regioni e degli idiomi; si deve ritenere che di tali società sia forse una propaggine, o certo un’imitazione, questa società dei Carbonari.

E sebbene con due editti promulgati dalla Nostra Segreteria di Stato abbiamo già severamente proscritta questa società, seguendo tuttavia i ricordati Nostri Predecessori pensiamo di decretare, in modo anche più solenne, gravi pene contro questa società, soprattutto perché i Carbonari pretendono, erroneamente, di non essere compresi nelle due Costituzioni di Clemente XII e di Benedetto XIV né di essere soggetti alle sentenze e alle sanzioni in esse previste.

8. Consultata dunque una scelta Congregazione di Venerabili Fratelli Nostri Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro consiglio ed anche per motu proprio, per certa dottrina e per meditata Nostra deliberazione, nella pienezza dell’autorità apostolica abbiamo stabilito e decretato di condannare e di proibire la predetta società dei Carbonari, o con qualunque altro nome chiamata, le sue riunioni, assemblee, conferenze, aggregazioni, conventicole, così come con il presente Nostro atto la condanniamo e proibiamo.

9. Pertanto a tutti e a ciascuno dei fedeli di Cristo di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità e preminenza, sia laici sia chierici, tanto secolari che regolari, degni anche di specifica, individuale ed esplicita menzione, ordiniamo rigorosamente e in virtù della santa obbedienza che nessuno, sotto qualsivoglia pretesto o ricercato motivo, osi o pretenda di fondare , diffondere o favorire, e nella sua casa o dimora o altrove accogliere e nascondere la predetta società dei Carbonari, o altrimenti detta, come pure di iscriversi od aggregarsi ad essa o di intervenire a qualunque grado di essa o di offrire la facoltà e l’opportunità che essa si convochi in qualche luogo o di elargire qualcosa ad essa o in altro modo prestare consiglio, aiuto o favore palese od occulto, diretto o indiretto, per essa stessa o per altri; e ancora di esortare, indurre, provocare o persuadere altri ad iscriversi, ad aggregarsi o a intervenire in tale società o in qualunque grado di essa o di giovarle o favorirla comunque. I fedeli debbono assolutamente astenersi dalla società stessa, dalle sue adunanze, riunioni, aggregazioni o conventicole sotto pena di scomunica in cui incorrono sull’istante tutti i contravventori sopra indicati, senza alcun’altra dichiarazione; dalla scomunica nessuno potrà venire assolto se non da Noi o dal Romano Pontefice pro tempore, salvo che si trovi in punto di morte.

10. Inoltre prescriviamo a tutti, sotto la stessa pena di scomunica, riservata a Noi e ai Romani Pontefici Nostri Successori, l’obbligo di denunciare ai Vescovi, o ad altri competenti, tutti coloro che sappiano aver aderito a questa società o che si sono macchiati di alcuno dei delitti più sopra ricordati.

11. Infine, per allontanare con più efficacia ogni pericolo di errore, condanniamo e proscriviamo tutti i cosiddetti catechismi e libri dei Carbonari, ove costoro descrivono ciò che si è soliti fare nelle loro riunioni; così pure i loro statuti, i codici e tutti i libri scritti in loro difesa, sia stampati, sia manoscritti. A tutti i fedeli, sotto la stessa pena di scomunica maggiore parimenti riservata, proibiamo i libri suddetti, o la lettura o la conservazione di alcuno di essi; e ordiniamo che quei libri siano consegnati senza eccezione agli Ordinari del luogo o ad altri cui spetti il diritto di riceverli.

12. Vogliamo inoltre che ai transunti, anche stampati, della presente Nostra lettera, sottoscritti per mano di qualche pubblico notaio e muniti del sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica, si presti quella stessa fede che si concederebbe alla lettera originale se fosse presentata o mostrata.

13. Perciò a nessuno sia lecito strappare o contraddire con temeraria arroganza questo testo della Nostra dichiarazione, condanna, ordine, proibizione e interdetto. Se qualcuno osasse tentare ciò, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei beati suoi Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1821, il giorno 13 settembre, nell’anno ventiduesimo del Nostro Pontificato.


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