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Benedetto XIV
In suprema Catholicae


Nel supremo governo della Chiesa Cattolica, che Dio Onnipotente Ci ha affidato per l’ineffabile generosità della sua Divina Bontà, Noi confidavamo che avremmo trovato un non lieve aiuto alla Nostra debolezza nella concordia generale dei Principi Cristiani. Donde, al Nostro animo quasi prostrato e atterrito per la grandezza e la difficoltà di un così grande impegno, era derivata una grande speranza di trovarci in tempi nei quali, spenti gl’incendi delle guerre, ottenuta l’unione dei Regni, scomparso il timore dei nemici e ottenuta la tranquillità per mezzo di Colui che comanda ai venti e al mare, avremmo potuto adempiere più facilmente ai doveri del Nostro Ufficio Pastorale e alla cura del gregge del Signore.

Ma dopo aver avuto un esordio meno aspro nell’ufficio intrapreso, in seguito si manifestò gradualmente una situazione della Cristianità sempre più triste e luttuosa, fino al punto che, deflagrando tutta l’Europa, come se fossero state poste ovunque le faci di guerra, ora Ci agitano i flutti turbolentissimi della tempesta, e quasi Ci sommergono; così da essere costretti a denunciare a Voi più apertamente e con gemiti e lamenti, con il Nostro Predecessore San Gregorio Magno, la fine di un mondo ormai senescente e l’avvicinarsi del giorno dell’ira e della vendetta.

Infatti abbiamo notizia che insorge un Regno contro l’altro Regno e un popolo contro l’altro popolo, pur essendo tutti onorati del nome di Cristiani; la loro aggressività affligge le terre e quello che accade altrove Noi, versando tante lacrime, scorgiamo che avviene qui sotto gli stessi Nostri occhi. Vari terremoti in diversi luoghi avevano dato in precedenza l’avvertimento affinché fuggissimo dalla zona di pericolo: campi e raccolti portati via da alluvioni; un pestifero contagio fra i peggiori ha spopolato in lungo e in largo diverse regioni; i campi abbandonati dai coloni; moltissimi uomini uccisi dalla sete e dalla fame. Le città vuote di abitanti; le vie coperte di cadaveri; corpi insepolti sopra altri corpi e inoltre il sangue sparso come acqua: segni evidenti dello sdegno divino apparvero ovunque e ancor oggi mostrano il braccio di una giustizia vendicatrice; anzi, affinché non appaia che manchi qualcosa a queste acerbissime calamità che sovrastano specialmente l’Italia, Noi stessi viviamo fra le spade e quasi temiamo che, percosso il Pastore, le pecore si disperdano.

1. Ma giustamente ricordando che il Signore, quando è adirato si ricorda della sua misericordia e non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva, facendo degni frutti di penitenza, con private e pubbliche preghiere abbiamo scongiurato il Signore che allontani da noi la Sua indignazione; tuttavia affinché Egli profonda più largamente le ricchezze della Sua misericordia su di noi che ricorriamo al trono della Grazia, seguendo il costume primitivo della Chiesa Romana, abbiamo decretato di aprire i tesori dei favori celesti e di erogarli con liberalità affinché in questo tempo propizio, quando apparirà l’umanità del Nostro Dio Salvatore, sorga nei suoi giorni l’abbondanza della pace, ed Egli facendo sparire le guerre fino ai confini della Terra, spezzi l’arco che ha teso, annienti le armi e bruci col fuoco gli scudi.

2. Pertanto confidando nella misericordia di Dio onnipotente, e per l’autorità dei suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo, per quella potestà di sciogliere e legare che il Signore ha concesso a Noi, benché indegni, a tutti i fedeli cristiani dei due sessi che abitano sia in questa Nostra Alma Città sia in tutta l’Italia e nelle isole adiacenti, a quelli che nella predetta Nostra Alma Città devotamente parteciperanno alla solenne processione nella festa di Sant’Andrea apostolo che muoverà dalla predetta chiesa di Sant’Andrea della Valle, chiamata dei Chierici Regolari Teatini, fino alla chiesa della Beata Maria Vergine sopra Minerva, dei Frati dell’Ordine dei Predicatori, con l’intervento di tutto il clero e del popolo, Noi concediamo ed elargiamo la più ampia indulgenza e remissione di tutti i peccati come nell’anno del Giubileo.

L’indulgenza è pure concessa nello spazio di due settimane, iniziando dalla festa di Sant’Andrea fino alla terza domenica di Avvento inclusa, a coloro che almeno una volta abbiano visitato le chiese o Basiliche di San Giovanni in Laterano o del Principe degli Apostoli o di Santa Maria Maggiore e quivi per un certo tempo abbiano elevato a Dio pie preghiere e, al mercoledì e venerdì e sabato di una di queste settimane abbiano digiunato e poi, confessati i propri i peccati, abbiano ricevuto devotamente il Sacramento della Santissima Eucarestia, in alcune delle dette domeniche o anche in altro giorno di queste settimane, abbiano fatto ai poveri un’elemosina come a ciascuno suggerirà la propria devozione. A tutti quelli, poi, che abitano fuori Roma, come avevamo premesso, è concessa parimenti l’indulgenza plenaria dei loro peccati, se visiteranno le Chiese designate dai Vescovi locali o dai loro Vicari o dai loro Officiali, o per loro mandato, o, mancando essi, da coloro che quivi esercitano la cura d’anime, dopo che sarà loro giunta notizia di questa nostra lettera. E questo a coloro che per le due settimane che seguiranno la pubblicazione della designazione di queste Chiese, ne visiteranno qualcuna, e quivi come sopra pregheranno, e al mercoledì, venerdì e sabato avranno digiunato e pure avranno confessato i loro peccati, e nella domenica immediatamente seguente o in altro giorno entro la stessa settimana faranno la Santa Comunione ed elargiranno, come sopra, un’elemosina ai poveri.

Noi elargiamo e concediamo a costoro una pienissima Indulgenza e Remissione dei loro peccati, a tenore della presente Lettera come nell’anno del Giubileo si è soliti concedere a coloro che visitano le Chiese designate sia entro che fuori l’Urbe.

3. Concediamo parimenti che i naviganti e coloro che sono in viaggio, appena giunti di ritorno alle loro case, alle suddette condizioni possano acquistare l’Indulgenza, dopo aver fatto visita alla Chiesa parrocchiale o principale del luogo dove sono domiciliati. Riguardo poi ai Regolari di ambedue i sessi e ai Claustrali, e a tutti gli altri, sia Laici che Ecclesiastici, Secolari o Regolari, e anche ai carcerati e ai prigionieri e agli impossibilitati per qualche infermità o altro impedimento per cui non possono osservare quello che è stato espresso sopra, concediamo ai Confessori, già approvati per questo dagli Ordinari dei luoghi prima della presente pubblicazione, o da approvare, la facoltà di commutare le suddette condizioni in altre opere di pietà e di imporre quelle che gli stessi penitenti potranno compiere.

4. Inoltre a tutti i fedeli Cristiani dei due sessi, sia Laici che Ecclesiastici Secolari, come pure ai Regolari di qualsiasi Ordine o Congregazione o Istituto, residenti sia nell’Urbe, sia fuori di essa in tutta Italia e nelle isole adiacenti, concediamo facoltà e licenza di scegliersi qualsiasi Presbitero Confessore, sia Secolare che di qualsiasi Ordine o Istituto, purché, come abbiamo già esposto, sia approvato rispettivamente dall’Ordinario dei diversi luoghi. Il Confessore li può assolvere in foro conscientiae da tutte le Censure Ecclesiastiche, sia a jure che ab homine, di scomunica o sospensione, inflitte per qualsiasi causa, nonché da tutti i peccati, eccessi, crimini e delitti, anche gravi ed enormi; anche da quelli riservati all’Ordinario del luogo o a Noi, o alla Sede Apostolica, anche da quelli che si sogliono leggere nelle lettere del Giovedì santo. Il Confessore potrà commutare in altre pie e salutari opere qualsiasi voto (eccetto i voti di Religione e di Castità) dopo aver ingiunto una salutare e adeguata penitenza, per qualsiasi di tutti i casi sopraddetti, ad arbitrio dello stesso Confessore.

5. Pertanto a tenore della presente Lettera e in virtù di Santa Obbedienza strettamente ordiniamo e comandiamo a tutti i nostri Venerabili Fratelli, Patriarchi, Arcivescovi e agli altri Prelati Ecclesiastici e a tutti gli Ordinari residenti in tutti i luoghi e ai loro Vicari o Sostituti, oppure, in loro mancanza, a tutti coloro che esercitano cura d’anime, che, appena ricevuta questa Lettera, trasmessa o in esemplare o stampata, essa venga resa pubblica immediatamente, senza mora o remore o impedimenti, alle loro Chiese e Diocesi, per le Province, Città, Paesi e Villaggi; e la facciano pubblicare e che designino la Chiesa o le Chiese da visitare per l’acquisto dell’indulgenza.

6. Non intendiamo però, per mezzo della presente Lettera dispensare dalle irregolarità pubbliche od occulte, contratte in qualsiasi modo, per difetto, incapacità o inabilità; né intendiamo concedere qualsiasi facoltà di dispensare, riabilitare e restituire nello stato primitivo, anche solamente in foro conscientiae.

E neppure possono essere inclusi nell’indulto coloro che siano stati scomunicati, sospesi a divinis o interdetti da Noi, dalla Sede Apostolica, o da qualsiasi altro Prelato o Giudice ecclesiastico, anche se il loro nome non è stato espresso, e neppure coloro che fossero incorsi in sentenze o censure pubblicamente denunciate, a meno che nel tempo delle predette due settimane abbiano soddisfatto o si siano accordati con le parti.

7. Nonostante le Costituzioni e le disposizioni Apostoliche, secondo le quali la facoltà di assolvere, in certi determinati casi, è espressamente riservata al Romano Pontefice pro tempore, cosicché nessuno può arrogarsi la concessione di indulgenze o simili, a meno che di esse non si faccia espressa menzione o particolare deroga; nonostante la Nostra regola di non concedere indulgenze ad instar; nonostante il giuramento e la confermazione Apostolica di qualsiasi Ordine o Congregazione Religiosa o Istituto Regolare; nonostante qualsiasi altra concessione, Statuti, Consuetudini, Privilegi, Indulti e Lettere Apostoliche fossero stati in qualunque modo concessi, approvati e rinnovati ai medesimi Ordini, Congregazioni, Istituti e alle loro persone, Noi intendiamo derogare a tutte e singole queste concessioni, anche se di queste e del loro contenuto fosse stata fatta specifica menzione espressa ed individua – e non solo per le clausole generali qui apportate –, e fosse pure stata usata qualche altra forma speciale, oppure dovesse essere stata usata un’altra espressione (pur ritenendo che il loro contenuto e la loro forma siano espressi nella presente Lettera), questa volta, in modo speciale, espressamente e nominativamente intendiamo sopprimerle, derogando ad esse, respinta ogni eccezione contraria.

8. Affinché, poi, la presente Lettera possa giungere più facilmente a conoscenza di tutti – qualora non potesse essere recapitata nei singoli luoghi – Noi vogliamo che abbia la stessa autorità e autenticità in ogni località, anche se viene esibita in esemplare o a stampa, purché sia sottoscritta dalla mano di un pubblico notaio e munita del sigillo di una persona costituita in dignità Ecclesiastica.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il 20 novembre 1744, anno quinto del Nostro Pontificato.


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