Concilio di Costanza

Dal 5 novembre 1414 al 22 aprile 1418.
45 sessioni. Composizione del grande scisma. dimissioni del Papa romano Gregorio XII (1405-1415) il 4 luglio 1415; deposizione del papa del concilio di Pisa Giovanni XXIII (1410-1415) il 29 Maggio 1415; del Papa avignonese Benedetto VIII (1394- 1415) il 26 luglio 1417. Elezione di Martino V l’11 novembre 1415. Condanna di Giovanni Huss. Decreto sulla supremazia nel concilio sul papa e sulla periodicità dei concili. Concordati con le cinque nazioni conciliari.


SESSIONE III (26 marzo 1415)

(Per l'integrità e l'autorità del concilio dopo la fuga del papa).

Ad onore, lode e gloria della santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per il conseguimento della pace nella chiesa di Dio divinamente promessa in terra agli uomini di buona volontà (1), questo santo sinodo, chiamato "sacro concilio generale di Costanza", legittimamente convocato nello Spirito santo per l'unione e la riforma della chiesa nel capi e nelle membra, stabilisce, dichiara, definisce, comanda quanto segue.

Prima di tutto, questo concilio è stato convocato e aperto rettamente e canonicamente in questa città di Costanza, dove viene ora celebrato.

Ancora, con la partenza del signore nostro il papa da questa città, come pure con la partenza di altri prelati e di chicchessia, questo sacro concilio non è sciolto, ma rimane in tutta la sua integrità ed autorità, anche se disposizioni in contrario fossero state date o venissero date in futuro.

Questo sacro concilio non deve sciogliersi né essere sciolto prima della completa estirpazione del presente scisma e della riforma della chiesa nella fede e nei costumi, nel capo e nelle membra.

Così pure questo sacro concilio non deve essere trasferito altrove, se non per un motivo plausibile, da stabilirsi e da determinarsi col consiglio del concilio stesso.

Infine, che i prelati e quanti sono tenuti a partecipare al concilio non partano da questo luogo prima della sua conclusione, a meno che non vi sia un giusto motivo, da esaminarsi da persone incaricate o da incaricarsi da questo concilio. Esaminato e approvato il motivo, essi potranno andarsene, col permesso di chi ne abbia l'autorità. In questo caso, chi si allontana è tenuto a delegare il suo potere ad altri che rimane altrimenti sia punito secondo il diritto e quanto stabilirà il concilio contro di lui.

 

SESSIONE IV (30 marzo 1415)

(Sull'autorità ed integrità del concilio, redazione abbreviata, nella lettura, dal card. Zabarella).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della chiesa di Dio.

in primo luogo dichiara che esso legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirgli in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato.

Inoltre, che il santissimo signor nostro il papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia Romana, gli uffici pubblici e i loro funzionari, da questa città in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente gli addetti a tali Uffici a seguirlo, senza la volontà e il consenso di questo santo sinodo. Ciò riguarda i funzionari e gli uffici, la cui assenza importerebbe verosimilmente scioglimento o danno per il concilio. E se avesse fatto il contrario, o lo facesse in futuro; o avesse fulminato o fulminasse procedimenti e desse ordini o imponesse censure ecclesiastiche o altre pene di qualsiasi natura contro i suddetti funzionari o chiunque altro membro del concilio, perché lo seguano, tutto ciò sia nullo e vano; a tali procedure, censure e pene - in quanto nulle e vane - non si obbedisco in nessun modo e il concilio le annulla. E i funzionari continuino ad esplicare i loro uffici nella città di Costanza, e li esercitino liberamente come prima, fino a che nella stessa città si celebrerà il santo sinodo.

Inoltre, ogni trasferimento di prelati, le privazioni di benefici nei confronti loro o di altri, la revoca di commende e di donazioni, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i procedimenti, le sentenze, gli atti, e quanto è stato o sarà fatto dal suddetto signore nostro e dai suoi funzionari a danno del concilio o dei suoi membri, dal momento in cui se ne è andato, siano ipso iure nulle vane, irrite, senza effetto, in forza della sua autorità.

stato anche deciso di eleggere tre membri da ogni nazione perché esaminino i motivi di chi vuole allontanarsi e determinino le pene per chi parte senza permesso.

Infine per il bene dell'unione non vengano creati nuovi cardinali. E perché con frode e inganno non si dica che frattanto sono stati fatti dei cardinali, il santo concilio dichiara che non si debbano ritenere per cardinali quelli che non erano pubblicamente riconosciuti e ritenuti cardinali al tempo della partenza del signore nostro il papa dalla città di Costanza.

 

SESSIONE V (6 aprile 1415)

(Sull'autorità e integrità del Concilio, ripetizione e conferma nella redazione originale).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della chiesa di Dio.

In primo luogo dichiara che esso, legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque, di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirle in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato e la riforma generale nel capo e nelle membra della stessa chiesa di Dio.

Inoltre, dichiara che chiunque, di qualunque condizione, stato, dignità, compresa quella papale, rifiutasse pertinacemente di obbedire alle disposizioni, decisioni, ordini o precetti presenti o futuri di questo sacro sinodo e di qualsiasi altro concilio generale legittimamente riunito, nelle materie indicate o in ciò che ad esse attiene, se non si ricrederà, sia sottoposto ad adeguata penitenza e sia debitamente punito, ricorrendo anche, se fosse necessario, ad altri mezzi giuridici.

Così pure questo santo sinodo definisce e ordina che il signor papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia romana, i pubblici uffici e i loro funzionari da Costanza in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente, le persone di questi stessi funzionari a seguirlo, senza il consenso dello stesso santo sinodo; se avesse fatto il contrario o lo facesse in futuro, o avesse fulminato, o fulminasse procedimento e ordini contro tali funzionari o contro qualunque altro membro del concilio, tutto ciò sia considerato inutile e vano; e tali procedimenti, censure e pene - proprio perché inutili e vane - non obblighino in nessun modo. Anzi, i suddetti funzionari svolgano i loro uffici nella città di Costanza e li esercitino liberamente come prima, fino a che lo stesso santo sinodo si celebrerà in questa città.

il concilio ordina anche che tutti i trasferimenti dei prelati e le privazioni di benefici, le revoche di qualsiasi commenda o donazione, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i processi, le sentenze e gli atti di qualsivoglia natura, fatti o da farsi dal predetto signor papa Giovanni o dai suoi collaboratori, che possono ledere il concilio o i suoi membri, siano considerati per l'autorità di questo santo concilio ipso facto nulli, vani, irriti, senza valore, e di nessuna forza o importanza.

Così pure dichiara che il signor papa Giovanni XXIII e tutti i prelati e gli altri convocati a questo sacro concilio e quanti si trovano in esso hanno goduto e godranno piena libertà e che non si ha notizia in contrario. Il concilio ne dà testimonianza dinanzi a Dio e agli uomini (2).

 

SESSIONE VIII (4 maggio 1415)

Il sacrosanto sinodo di Costanza, che è un concilio generale e espressione della chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo per l'estirpazione del presente scisma, per l'eliminazione degli errori e delle eresie che pullulano sotto la sua ombra e per la riforma della chiesa, a perpetua memoria.

(Sentenza di condanna degli articoli di Giovanni Wicleff).

Siamo informati dagli scritti e dalle gesta dei santi padri che la fede cattolica, senza la quale (come dice l'apostolo) è impossibile Piacere a Dio (3), è stata spesso impugnata da falsi cultori anzi da perversi nemici che con superba curiosità pretendevano di sapere più di quanto è necessario (4), avidi della gloria del mondo (5) e che essa è stata difesa contro di loro dai fedeli, spirituali combattenti della chiesa, con lo scudo della fede (6). Questo genere di guerre fu prefigurato dalle guerre carnali combattute dal popolo d'Israele contro i popoli idolatri.

In queste guerre spirituali, dunque, la santa chiesa cattolica, istruita nella verità della fede dai raggi della luce soprannaturale, con l'aiuto della divina provvidenza e la protezione dei santi, rimanendo sempre immacolata, e dissipate le tenebre dell'errore, ha gloriosamente trionfato.

In questi nostri tempi l'antico e invidioso nemico ha suscitato nuove battaglie, affinché quelli che sono approvati siano resi manifesti (7). Loro capo e condottiero fu un tempo il falso cristiano Giovanni Wicleff. Mentre viveva egli affermò pertinacemente e insegnò contro la religione cristiana e la fede cattolica molti articoli, di cui quarantacinque abbiamo creduto di introdurre in queste pagine. Sono quelli che seguono.

1. La sostanza materiale del pane, come pure la sostanza materiale del vino rimangono nel sacramento dell'altare.

2. Gli accidenti del pane non rimangono nello stesso sacramento senza il (loro) soggetto.

3. Cristo non è (presente) nello stesso sacramento identicamente e realmente con la sua persona corporale.

4. Se un vescovo o un sacerdote sono in peccato mortale, non ordinano, non consacrano né battezzano.

5. Non è fondato nel Vangelo che Cristo ha istituito la messa.

6. Dio deve obbedire al diavolo.

7. Per l'uomo debitamente pentito, ogni confessione esteriore è superflua ed inutile.

8. Se il papa è predestinato e malvagio, e, quindi, membro del diavolo, non ha potere sui fedeli, se non forse quello che gli sia stato dato da Cesare.

9. Dopo Urbano VI nessuno può essere accettato come papa, ma bisogna vivere, come i Greci, sotto leggi proprie.

10. E’ contro la Scrittura che gli ecclesiastici abbiano proprietà.

11. Nessun prelato deve scomunicare qualcuno, se prima non sa che quegli è scomunicato da Dio. E chi scomunica altrimenti diviene perciò stesso eretico o scomunicato.

12. Un prelato che scomunica un chierico, che abbia appellato al re o al concilio del regno, è per ciò stesso traditore del re e del regno.

13. Chi smette di predicare o di ascoltare la parola di Dio per la scomunica degli uomini, è scomunicato, e ne giorno del giudizio sarà considerato traditore del Cristo.

14. E’ lecito ad un diacono o ad un sacerdote predicare la parola di Dio senza il permesso della sede apostolica o del vescovo cattolico.

15. Nessuno è signore civile, prelato, vescovo mentre è in peccato mortale.

16. I signori temporali possono togliere a loro giudizio i beni temporali alla chiesa, qualora chi li possiede manchi abitualmente, cioè non una sola volta, ma per abitudine.

17. Il popolo può, a suo giudizio, correggere i signori che mancano.

18. Le decime sono pure elemosine, quindi i parrocchiani possono negarle a loro giudizio qualora i loro prelati fossero peccatori.

19. Le preghiere speciali applicate ad una persona dai prelati o dai religiosi non le giovano - a parità di condizioni - più di quanto non giovino le preghiere generali.

20. Chi fa l'elemosina ai frati è per ciò stesso scomunicato.

21. Chi entra in qualsiasi religione privata [ordine religioso] sia quelle che posseggono sia quelle mendicanti, diventa meno adatto e meno capace di osservare i comandamenti di Dio.

22. I santi che hanno fondato le religioni private [ordini religiosi], istituendole peccarono.

23. I religiosi che vivono nelle religioni private non appartengono alla religione cristiana.

24. I frati devono procurarsi il necessario alla vita col lavoro delle loro mani, e non mendicando.

25. Sono tutti simoniaci quelli che si obbligano a pregare per chi li aiuta nelle cose temporali.

26. La preghiera del predestinato non vale nulla.

27. Tutto avviene secondo una necessità assoluta.

28. La confermazione dei giovani, l'ordinazione dei chierici, la consacrazione dei luoghi sono riservate al papa e ai vescovi per cupidigia di lucro temporale e di onore.

29. Le università, gli studi, i collegi, i gradi (accademici) e le loro cattedre sono state introdotti da un vano spinto pagano e giovano tanto alla Chiesa quanto le giova il diavolo.

30. Non si deve temere la scomunica del papa o di qualsiasi prelato perché è una censura dell'anticristo.

31. Peccano quelli che fondano i monasteri; quelli che vi entrano sono esseri diabolici.

32. Arricchire il clero è contro il comando di Cristo.

33. Silvestro papa e Costantino imperatore hanno sbagliato dando beni alla chiesa.

34. Tutti i membri degli ordini mendicanti sono eretici e quelli che danno loro elemosine sono scomunicati.

35. Chi entra in una religione o in un ordine, per ciò stesso è incapace di osservare i precetti divini, e, di conseguenza, di raggiungere il regno dei cieli, a meno che non se ne sia allontanato.

36. Il papa con tutti i suoi chierici che hanno proprietà sono eretici, proprio perché possiedono; e così pure quelli che li sostengono, cioè i signori secolari e gli altri laici.

37. La chiesa romana è la sinagoga di Satana. Il papa non è vicario immediato e diretto di Cristo e degli apostoli.

38. Le lettere decretali sono apocrife e allontanano dalla fede di Cristo. E stolti sono i chierici che le studiano.

39. L'imperatore e i signori secolari furono sedotti dal diavolo perché dotassero la chiesa di beni temporali.

40. L'elezione del papa da parte dei cardinali è stata introdotta dal diavolo.

41. Non è necessario per la salvezza credere che la chiesa romana sia la prima fra tutte le chiese.

42. E’ sciocco credere alle indulgenze del papa e dei vescovi.

43. I giuramenti fatti per dare maggior forza ai contratti e ai commerci sono illeciti.

44. Agostino, Benedetto, Bernardo sono dannati se non si sono pentiti di aver posseduto, di aver istituito e di essere entrati negli ordini religiosi. Allo stesso modo, dal papa fino all'ultimo religioso sono tutti eretici.

45. Tutti gli ordini religiosi, senza distinzione, sono stati introdotti dal diavolo.

(Condanna dei libri di Wicleff).

Lo stesso Wicleff compose i libri intitolati Dialogo e Trialogo, e molti altri trattati, volumi ed opuscoli, in cui introdusse ed insegnò gli articoli riferiti e parecchi altri degni di condanna. Per diffondere il suo perverso insegnamento, egli pubblicò, perché fossero letti, questi libri; e da essi sono sorti molti scandali, danni e pericoli alle anime in diverse regioni specie in Inghilterra e in Boemia.

Contro questi articoli e questi libri, mossi dalla divina virtù, sono insorti maestri e dottori delle università e degli studi di Oxford e di Praga, ed hanno riprovato dopo lungo dibattito scolastico, i predetti articoli. Anche i reverendissimi padri arcivescovi e vescovi Pro tempore di Canterbury e di York, legati della sede apostolica in Inghilterra, e di Praga nel regno di Boemia, li hanno condannati. Inoltre, il predetto arcivescovo di Praga, come commissario della sede apostolica, decise che i libri dello stesso Giovanni Wicleff dovessero essere bruciati e proibì la lettura delle copie che rimanevano.

Ancora, giunte queste notizie a conoscenza della sede apostolica e del concilio generale, il pontefice romano, nel concilio ultimamente celebrato a Roma (8), condannò quei libri, trattati ed opuscoli, comandando che venissero bruciati pubblicamente e proibendo severamente che qualsiasi cristiano osasse leggere, esporre in pubblico, tenere, qualcuno di quei libelli, volumi, trattati ed opuscoli, o servirsi in qualsiasi modo di essi, o allegare la loro testimonianza in pubblico o in privato, se non per confutarli. Perché questa pericolosa e indegna dottrina venisse tolta di mezzo dalla chiesa, il papa comandò che per autorità apostolica gli ordinari locali cercassero con diligenza tutti questi libri, trattati, volumi e opuscoli anche con la censura. ecclesiastica, se fosse stato necessario, e con l'aggiunta che contro chi non avesse obbedito si procedesse come contro i fautori dell'eresia; e che quelli trovati venissero pubblica- mente bruciati. Questo santo sinodo, poi, ha fatto esaminare i quarantacinque articoli già riferiti e li ha fatti ripetutamente rivedere da molti reverendissimi padri, cardinali della santa romana chiesa, vescovi, abati, maestri in teologia, dottori in diritto canonico e civile e da molti notabili. Esaminati questi articoli, fu trovato, com'è in realtà, che alcuni, anzi molti di essi, sono stati e sono notoriamente eretici, e già da tempo riprovati dai santi padri; altri non sono cattolici, ma erronei; altri scandalosi e blasfemi; alcuni offensivi per orecchie pie; alcuni di essi temerari e sediziosi. E’ stato anche trovato che i suoi libri contengono parecchi altri articoli simili a questi e che introducono nella chiesa. di Dio una dottrina insana e contraria alla fede e ai costumi. Questo santo sinodo, quindi, in nome del Signore nostro Gesù Cristo, ratificando e approvando le sentenze dei suddetti arcivescovi e del concilio romano, con questo decreto riprova e condanna per sempre gli articoli sopra riferiti e ciascuno di essi in particolare, i libri dallo stesso Giovanni Wicleff intitolati Dialogo e Trialogo e gli altri libri, volumi, trattati ed opuscoli dello stesso autore, con qualunque nome vengano indicati, qui sufficientemente individuati, proibendo a tutti i cristiani la lettura, la dottrina, l'esposizione, l'allegazione degli stessi libri e di ciascuno di essi in particolare, a meno che si tratti di confutarli. E proibisce a tutti e singoli i cattolici, sotto minaccia di anatema, di predicare o insegnare pubblicamente questi articoli o qualcuno di essi, o di insegnare, approvare e tenere gli stessi libri, o, come è già stato detto, di allegare il loro contenuto se non per confutarlo. E comanda che quei libri, trattati, volumi ed opuscoli vengano pubblicamente bruciati, com'era stato stabilito nel sinodo romano, secondo quanto abbiamo detto poco fa.

Comanda, finalmente, questo santo sinodo agli ordinari locali che eseguano e facciano osservare nel debito modo queste prescrizioni, nei limiti delle proprie responsabilità, conforme alle legg i e alle sanzioni ecclesiastiche.

(Il concilio dichiara eretico Giovanni Wicleff, ne condanna la memoria e ne ordina di esumare le sue ossa).

Inoltre, per autorità del concilio romano e per ordine della chiesa e della sede apostolica, concesse le dovute dilazioni, si è proceduto alla condanna di Wicleff e della sua memoria, esponendo pubblicamente editti e annunci per convocare chi volesse difendere lui o la sua memoria; ma non è comparso nessuno che volesse farlo.

Esaminati, inoltre, i testimoni sulla impenitenza finale e l'ostinazione di Wicleff da commissari, a ciò deputati dal signor Giovanni, papa regnante, e da questo sacro concilio; osservate tutte le norme, come prescrive il diritto in questa materia, è stata raggiunta la prova legale della sua impenitenza finale e della sua ostinazione, confermata da testimoni legittimi

Su istanza, quindi, del procuratore fiscale, preannunciata per oggi la sentenza, questo santo sinodo dichiara, definisce e sentenzia che Giovanni Wicleff è stato eretico notorio e ostinato, e che è morto nell'eresia; lo anatematizza, e condanna la sua dottrina. Stabilisce e ordina inoltre che vengano esumati il suo corpo e le sue ossa, se è possibile distinguerli dai corpi degli altri fedeli, e vengano gettati lontano dal luogo della sepoltura ecclesiastica, secondo le legittime sanzioni dei diritto canonico.

 

SESSIONE XII (29 maggio 1415)

(Qualora la sede diventasse vacante, non si dovrà eleggere il Papa senza l'espresso consenso del concilio).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della chiesa cattolica, riunito legittimamente nello Spirito santo per l'estirpazione del presente scisma e degli errori, per la riforma della chiesa nel capo e nelle membra, per ottenere più facilmente,, più celermente, più liberamente,

più utilmente l'unità della chiesa, proclama, stabilisce, afferma e comanda che, se dovesse divenire vacante in qualsiasi modo la sede apostolica, non si proceda assolutamente all'elezione del futuro sommo pontefice senza la deliberazione e il consenso di questo sacro concilio generale. Qualora si facesse il contrario, l'elezione sia ipso facto per autorità dello stesso concilio nulla e vana.

Nessuno riconosca come papa quegli che fosse stato eletto contro questo decreto, nessuno aderisca o obbedisco a lui come papa, sotto pena di favoreggiamento dello scisma e di eterna maledizione. In questo caso, anzi, siano puniti sia quelli che l'hanno eletto, e, se acconsentisse, l'eletto stesso e i suoi sostenitori, con le pene che questo sacro concilio stabilirà.

Infine, questo santo sinodo, per il bene dell'unità della chiesa, sospende tutte le norme, anche se emanate in concili generali, le loro prescrizioni, gli ordini, le consuetudini, i privilegi concessi e le pene sancite contro chiunque, in quanto potessero impedire in qualsiasi modo l'effetto del decreto.

(Sentenza di deposizione del papa Giovanni XXIII).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, dopo aver invocato il nome di Cristo e avendo dinanzi agli occhi solo Dio, visti gli articoli composti e presentati in questa causa contro il signor papa Giovanni XXIII, e le prove a loro sostegno, la sottomissione di lui, con tutto il processo di questa causa; dopo matura deliberazione su tutti questi elementi, con questa sentenza definitiva e notificata per scritto, afferma, stabilisce, dichiara che la fuga del suddetto signor papa Giovanni XXIII da questa città di Costanza e da questo sacro concilio generale, avvenuta di nascosto, di notte, ad un'ora sospetta, sotto false spoglie e per di più indegne, è stata e rimane illecita e apertamente scandalosa per la chiesa di Dio e per il concilio. Essa ha turbato la pace e l'unità della chiesa, ha favorito l'antico scisma, ha fuorviato il signor papa Giovanni dal voto, dalla promessa e dal giuramento fatto a Dio, alla chiesa e a questo santo concilio. Dichiara che egli è stato ed è simoniaco notorio, dilapidatore pubblico dei beni e dei diritti non solo della chiesa romana, ma anche di altre chiese e di molti altri luoghi pii, cattivo amministratore e dispensatore delle cose spirituali e materiali della chiesa. Con la sua vita e i suoi costumi detestabili e disonesti, notoriamente scandalosi per la chiesa e per il popolo cristiano prima della sua assunzione al papato, e anche dopo sino a questi giorni, egli ha scandalizzato e scandalizza apertamente, col suo modo di vivere descritto, la chiesa di Dio e il popolo cristiano.

Dopo le dovute ammonizioni, più e più volte fatte con li debita carità, egli ha perseverato arrogantemente in questa malvagità, e si è reso apertamente incorreggibile.

Egli, per questi ed altri misfatti addotti contro di lui e contenuti nel processo della causa, in quanto indegno, inutile, dannoso dev'essere allontanato, privato e deposto dal papato e da ogni suo governo spirituale e temporale.

Questo santo sinodo lo allontana quindi, lo priva e lo depone realmente dal papato, dichiarando sciolti tutti e singoli i cristiani, di qualsiasi stato, dignità e condizioni essi siano, dall'obbedienza, dalla fedeltà e dal giuramento verso di lui. Proibisce, inoltre, a tutti i fedeli che, una volta deposto nel modo predetto, lo riconoscano in seguito come papa, lo chiamino papa, aderiscano a lui come papa, o in qualche modo gli obbediscano.

Con certa scienza e pienezza di potere, questo santo sinodo supplisce ogni e singolo difetto, in cui potesse essere incorso il procedimento o qualche suo particolare.

Egli è condannato - e questa stessa sentenza lo condanna - a stare e dimorare in qualche luogo sicuro e dignitoso, sotto la custodia fedele del serenissimo principe e signore Sigismondo, re dei romani, d'Ungheria ecc., avvocato e difensore devotissimo della chiesa universale, in nome del santo concilio generale, finché a questo sembrerà opportuno per il bene dell'unità della chiesa di Dio.

Il concilio poi riserva alla propria decisione di far conoscere ed infliggere, come suggerirà il rigore della giustizia o l'esigenza della misericordia, le altre pene che dovrebbero essergli comminate a norma delle sanzioni ecclesiastiche per i suoi crimini e le sue smoderatezze.

(Nessuno dei tre contendenti al papato sia rieletto papa).

Questo santo sinodo stabilisce, dispone e comanda, per il bene dell'unità della chiesa di Dio, che mai più sia rieletto papa il signor Baldassarre Cossa, già Giovanni XXIII, né Angelo Correr, Gregorio XII, né Pietro de Luna, Benedetto XIII, così chiamati nell'ambito delle loro obbedienze. Se avvenisse il contrario, ciò sia considerato ipso facto nullo e vano.

Nessuno poi, di qualsiasi dignità o preminenza egli sia, anche se fosse insignito della dignità imperiale, regale, cardinalizia o vescovile deve obbedire e né aderire mai ad essi o ad uno di essi, contro questo decreto, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma e con la minaccia della maledizione eterna.

A queste pene e ad altre contro i sospetti - se mai ve ne fossero in avvenire - si proceda rigidamente, provocando anche l'intervento del braccio secolare.

 

SESSIONE XIII (15 giugno 1415)

(Condanna della comunione sotto le due specie, reintrodotta da poco tra i Boemi da Giacomo di Misa).

In nome della santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

In alcune parti del mondo alcuni affermano temerariamente che il popolo cristiano deve ricevere il santo sacramento dell'eucarestia sotto le due specie del pane e del vino e comunicano qua e là il popolo non solo con la specie del pane, ma anche con quella del vino. E ammettono all'eucarestia anche dopo il pasto o comunque senza digiuno e sostengono pertinacemente che bisogna dare così la comunione contro la lodevole consuetudine della chiesa, ragionevolmente giustificata, che essi dannatamente tentano di rigettare come sacrilega, per ricominciare da capo. Perciò questo concilio generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, desiderando in ogni modo di provvedere alla salvezza dei fedeli contro questo errore, dopo aver consultato a lungo molti dotti versati nel diritto canonico e in quello umano, dichiara, stabilisce e definisce che, sebbene Cristo abbia istituito questo venerando sacramento (9) dopo la cena e lo abbia distribuito ai suoi apostoli sotto entrambe le specie del pane e del vino, ciò non ostante, la lodevole autorità dei sacri canoni e la consuetudine autorevole della chiesa ha ritenuto e ritiene che questo sacramento non debba celebrarsi dopo la cena né essere ricevuto da fedeli non digiuni, eccetto il caso di infermità o di altra necessità, concesso o approvato dal diritto o dalla chiesa.

Questa consuetudine è stata introdotta con ragione per evitare alcuni pericoli e scandali. Con analoga o maggior ragione è stata introdotta ed osservata la consuetudine che, nonostante che nella chiesa primitiva questo sacramento fosse ricevuto dai fedeli sotto entrambe le specie, dopo i celebranti lo ricevano sotto le due specie, ma i laici solo sotto la specie del pane. Si deve credere e non dubitare che, sia sotto la specie del pane che sotto quella del vino sia contenuto realmente l'intero corpo e sangue del Cristo.

Poiché, quindi, questa consuetudine è stata introdotta ragionevolmente dalla chiesa e dai santi padri ed è stata per lunghissimo tempo osservata, essa deve considerarsi come legge. Riprovarla o cambiarla senza il consenso della chiesa non è lecito.

Dire quindi che osservare questa consuetudine o legge, sia sacrilegio o cosa illecita, deve considerarsi erroneo. E quelli che asseriscono pertinacemente il contrario di quanto abbiamo esposto, devono esser allontanati come eretici e severamente puniti dai vescovi o dai loro incaricati o dagli inquisitori per eresia, in quei regni e in quelle province, nelle quali si osasse, eventualmente, o si presumesse di fare qualche cosa contro questo decreto. Ciò, naturalmente, secondo le sanzioni legittime dei sacri canoni, provvidenzialmente disposte contro gli eretici a favore della fede cattolica.

 

SESSIONE XIV (4 luglio 1415)

(I seguaci di Giovanni XXIII e di Gregorio XII si uniscono).

Poiché il principio è la metà dell'opera, perché l'inizio sia degno di Dio e a lui gradito, e sia possibile tornare all'unità della chiesa, il sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa cattolica, affinché queste due obbedienze - quella che un tempo ritenne papa, il signor Giovanni XXIII e quella che crede che il signor Gregorio XII sia papa - si congiungano concordemente l'una all'altra sotto il capo Cristo, ammette, in tutto e per tutto - per quanto lo riguarda - la convocazione, l'autorizzazione, l'approvazione e la conferma fatte recentemente in nome di colui che nella sua obbedienza è chiamato Gregorio XII (10). Infatti, abbondare per maggior certezza e per prudente cautela non nuoce a nessuno e può giovare a tutti; dichiara inoltre e stabilisce che queste due obbedienze si sono congiunte ed unite in un solo corpo: quello del nostro signore Gesù Cristo e di questo santo ed universale concilio generale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.

(L'elezione del romano Pontefice dovrà farsi secondo i modi e le forme stabilite dal santo concilio che non deve sciogliersi fino a che non sia stata fatta l'elezione).

Il sacrosanto concilio generale di Costanza, ecc. perché meglio, più sinceramente e più sicuramente possa provvedersi alla chiesa santa di Dio, stabilisce, proclama, comanda e ordina che la prossima elezione del futuro romano pontefice sia fatta nel modo, nella forma e nel tempo che saranno stabiliti dal sacro concilio. Stabilisce anche che esso possa, in seguito, considerare abile e designare - nel modo e nella forma che allora sembreranno opportuni - qualsiasi persona, di qualsiasi stato od obbedienza sia o sia stata, per questa elezione, sia attiva che passiva, e per ogni altro atto ecclesiastico e ad ogni altra opportuna carica non ostante qualsiasi processo, pena e sentenza. Ed inoltre, che il sacro concilio non sia sciolto, fino a che l'elezione non sia stata fatta.

(Il concilio approva la rinuncia di Gregorio XII).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente riunito nello Spirito santo e espressione della chiesa universale, accetta, approva e loda la cessione, la rinuncia, l'abdicazione, da parte di colui che nella sua obbedienza era chiamato Gregorio XII, del diritto, del titolo e del possesso che ebbe nel papato; rinuncia ora fatta dal magnifico e potente signore Carlo Malatesta, qui presente, procuratore irrevocabile per lo stesso signore che era chiamato Gregorio XII. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.

 

SESSIONE XV (6 luglio 1415)

(Sentenza di condanna di 260 articoli di Wicleff).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo per l'estirpazione dello scisma, degli errori e delle eresie, uditi ed esaminati diligentemente i libri e gli opuscoli di Wicleff, di dannata memoria, per mezzo dei dottori e dei maestri dello studio generale di Oxford, - che dagli stessi libri ed opuscoli trassero duecentosessanta articoli degni di condanna e solennemente li condannarono - li ha fatti esaminare completamente e rivedere da molti reverendissimi padri cardinali della chiesa romana, vescovi, abati, maestri in teologia, dottori in utroque iure, e da molte altre personalità dei diversi studi generali.

Dal loro esame risulta che alcuni, anzi molti di essi sono stati e sono ancora notoriamente eretici, e già da lungo tempo riprovati dai santi padri; alcuni sono di scandalo per le pie orecchie, alcuni, temerari e sediziosi.

In nome, quindi, del signore nostro Gesù Cristo, questo santo sinodo col presente decreto riprova e condanna per sempre i suddetti articoli e ciascuno di essi in particolare; e proibisce a tutti e singoli i cattolici, sotto minaccia di scomunica, di predicare, insegnare, presentare, ritenere in seguito questi articoli o qualcuno di essi.

Il santo sinodo comanda poi agli ordinari locali e agli inquisitori per l'eresia di vigilare attentamente per eseguire queste prescrizioni e per osservarle nel debito modo, ognuno secondo le proprie responsabilità e le norme e le sanzioni canoniche.

Che se qualcuno, temerariamente, violasse i decreti e le disposizioni sopra esposti di questo sinodo, dopo la dovuta ammonizione venga punito dagli ordinari locali, non ostante qualsiasi privilegio, per autorità di questo santo concilio.

(Dai duecentosessanta articoli di Giovanni Wicleff)

1. Come Cristo è insieme Dio e uomo, così l'ostia consacrata è insieme corpo di Cristo e vero pane. Infatti, il corpo di Cristo è al minimo nella figura e pane vero in natura, o, ciò che è lo stesso, è vero pane naturalmente e corpo di Cristo figuratamente.

2. Poiché la menzogna eretica riguardo all'ostia consacrata ha il primato fra tutte le eresie, perché essa venga estirpata dalla chiesa dichiaro ai moderni eretici che essi non possono spiegare né comprendere l'accidente senza il soggetto. Quindi tutte queste sette eretiche sono comprese nel numero di coloro che ignorano il capitolo quarto di Giovanni: Noi adoriamo ciò che conosciamo (11).

3. Con audace pronostico dico a tutte queste sette e ai loro complici che non potranno provare ai fedeli che il sacramento è un accidente senza soggetto, prima che Cristo e tutta la chiesa trionfante non siano venuti nel giudizio finale, cavalcando sull'ala dell'angelo Gabriele.

4. Come Giovanni fu Elia in figura, e non personalmente, così il pane sull'altare è il corpo di Cristo solo in figura. E senza dubbio l'espressione: Questo è il mio Corpo (12) è figurata, come l'altra espressione: "Giovanni è Elia".

5. Frutto di questa demenza, con cui si immagina un senza soggetto, è di bestemmiare contro Dio, di scandalizzare i santi e di ingannare la chiesa con la falsa dottrina dell'accidente.

6. Quelli che affermano che i bambini dei fedeli, morti senza battesimo sacramentale, non si salvano, sono sciocchi e presuntuosi.

7. La tenue e breve conformazione dei vescovi, con l'aggiunta di riti così solenni, è stata introdotta per suggerimento del diavolo, perché il popolo sia ingannato nella fede della chiesa, e si creda maggiormente alla solennità e necessità dei vescovi.

8. L'olio, con cui i Vescovi ungono i fanciulli, e il panno di lino, che si mette attorno al capo, sono un rito ridicolo, non fondato sulla scrittura. Questa confermazione, introdotta contro gli apostoli, è una bestemmia contro Dio.

9. La confessione orale, fatta al sacerdote, introdotta da Innocenzo [III], non è così necessaria all'uomo come egli l'ha definita. Se uno offende il fratello solo col pensiero, con la parola o con l'opera, è sufficiente che egli si penta col solo pensiero, con la sola parola, con la sola opera.

10. E’ grave e infondato che un sacerdote possa ascoltare la confessione del popolo, nel modo che usano i Latini.

11. In queste parole: Voi siete puri, ma non tutti (13) il diavolo ha posto un inciampo infedele, con cui prendere il piede del cristiano. Ha introdotto, infatti, la confessione privata e non fondata (sulla scrittura). E quando essa è nota al confessore è però stabilito per legge che non venga rivelata al popolo la malizia di chi si è così confessato.

12. E’ congettura probabile che colui che vive rettamente sia diacono o sacerdote. Come, infatti, presumo che questi è Giovanni, così con probabile supposizione presumo che questi, vivendo santamente, sia stato costituito da Dio in tale ufficio o stato.

13. Non la testimonianza del consacrante, ma la testimonianza delle opere fonda la probabile evidenza. di un tale stato. Dio, infatti, può costituire in tale stato una persona anche senza servirsi di tale strumento, degno o indegno che sia. E non vi è evidenza più chiara di quella della vita. Quindi

la vita santa e la dottrina cattolica sono sufficienti per la chiesa militante. (Errore al principio e alla fine).

14. La vita indegna del prelato toglie ai sudditi il dovere di accettare gli ordini e gli altri sacramenti. Tuttavia, in caso di necessità si può accettare ciò da essi, pregando piamente Dio perché voglia compiere per mezzo dei suoi diabolici ministri l'atto e lo scopo dell'ufficio per cui giurano.

15. I vecchi, anche se non hanno alcuna speranza di prole, possono unirsi l'uno all'altro per desiderio di beni temporali, o per mutuo aiuto, o a causa della loro passione; la loro unione ha carattere di vero matrimonio.

16. Le parole: "Ti prenderò in moglie" sono da preferirsi, nel contratto matrimoniale, alle altre: "lo ti prendo in moglie", perché contraendo il matrimonio con una donna con la formula del futuro e poi con un'altra con la formula del presente, non devono rimaner frustrate le parole della prima espressione da quelle delle altre.

17. Il papa, che si dice falsamente servo dei servi di Dio, nell'opera del Vangelo non è in nessuna categoria: è in quella dei mondani. E se è in una categoria, è in quella dei demoni, che servono Dio più colpevolmente.

18. Il papa non dispensa dalla simonia, o dal voto temerario, essendo egli un simoniaco capitale, che cerca temerariamente di conservare il suo stato, dannatamente, qui sulla terra. (L'errore è alla fine).

19. Che il papa sia sommo pontefice, è ridicolo. Cristo, infatti, né in Pietro né in alcun altro ha approvato questa dignità.

20. Il papa è apertamente l'anticristo. Non solo lui, individualmente, ma il complesso di tutti i papi dal tempo della donazione alla chiesa, dei cardinali, dei vescovi e di tutti gli altri loro complici sono la multiforme, mostruosa persona dell'anticristo. Non ripugna però ritenere che Gregorio e altri papi che nella loro vita fecero molto bene con frutto, alla fine si siano pentiti.

21. Pietro e Clemente, con gli altri loro collaboratori nella fede, non furono papi, ma cooperatori di Dio, per l'edificazione della chiesa del signore nostro Gesù Cristo.

22. Che questa preminenza papale abbia avuto origine dalla fede evangelica, è ugualmente falso, come il fatto che dalla prima verità sia uscito qualsiasi errore.

23. Sono dodici i servi e i discepoli dell'anticristo: il papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi, gli officiali, i decani, i monaci, i biforcuti canonici, i falsi frati introdotti ultimamente e i cercatori.

24. E’ più chiaro della luce del sole, che chiunque è più umile e più servizievole verso la chiesa, e più fervente nell'amore di Cristo verso la sua chiesa, è da considerarsi più grande nella chiesa militante, e propriamente vicario di Cristo.

25. Chi occupa ingiustamente i beni di Dio si appropria delle cose degli altri con rapina, furto, latrocinio.

26. La deposizione dei testimoni, la sentenza del giudice, il possesso materiale, neppure la trasmissione ereditaria, né la permuta degli uomini o la donazione conferiscono senza la grazia, il dominio, il diritto o qualche cosa o tutte queste cose insieme. (Errore, se si intende della grazia santificante).

27. Se non opera interiormente la legge della carità, nessuno con le sole carte e con le sole bolle ha la giustificazione in maggiore o minor misura. Noi non dobbiamo prestare o donare qualche cosa ad un peccatore, finché sappiamo che egli è tale. Perché in questo modo noi favoriremmo un traditore del nostro Dio.

28. Come il principe o il signore, per tutto il tempo che è in peccato mortale non ricopre il suo ufficio se non solo di nome e in modo abbastanza incerto, così neppure il papa, il vescovo o il sacerdote, quando è caduto in peccato mortale.

29. Chi vive abitualmente in peccato mortale perde qualsiasi possesso e utilità legittima delle opere, anche se buone per sé.

30. Secondo i principi della fede è chiaro che qualsiasi cosa faccia l'uomo in peccato mortale, pecca gravemente.

31. Per l'autentica autorità secolare si richiede la giustizia di chi domina, cosicché nessuno, che sia in peccato mortale, è padrone di alcunché.

32. Tutti i religiosi moderni fanno di tutto per macchiarsi di ipocrisia. Questo, infatti, significa la loro professione: che essi digiunino, si vestano, agiscano differentemente dagli altri.

33. Ogni religione privata [= ogni ordine religioso] presa in sé, sa di imperfezione e di peccato perché l'uomo è reso meno adatto a servire Dio liberamente.

34. La religione o regola privata sa di presunzione blasfema e arrogante verso Dio. E i religiosi di tali ordini con l'ipocrisia della difesa della loro religione presumono di innalzarsi sopra gli apostoli.

35. Cristo nella scrittura non insegna nessuna specie di ordine dell'anticristo. E quindi non è per sua volontà che essi esistono. Questo capitolo è formato da queste dodici specie, che sono: il papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi, gli officiali, i decani, i monaci, i canonici, i frati dei quattro ordini, i cercatori.

36. Dalla fede e dalle opere delle quattro sètte, che sono: il clero di corte, i vari monaci, i vari canonici, e i frati, desumo chiaramente che nessuna di queste persone è membro di Cristo nel numero dei santi, a meno che alla fine non abbia abbandonato la sua sètta, scioccamente abbracciata.

37. Paolo, un tempo fariseo, per la migliore parte di Cristo, abbandonò con sua licenza quella sètta E questo è il motivo per cui i claustrali, di qualsiasi sètta possano essere e con qualsiasi obbligazione o stolto giuramento siano ad essa vincolati, per comando di Cristo devono liberamente scuotere da sé questi vincoli e abbracciare liberamente la setta di Cristo.

38. Basta ai laici che essi qualche volta diano ai servi di Dio le decime dei loro proventi. Così essi danno sempre alla chiesa, anche se non sempre al clero di corte designato dal papa o dai suoi dipendenti.

39. I poteri che si vanno immaginando dal papa e dalle altre quattro nuove sètte, sono inventati e introdotti diabolicamente per ingannare i sudditi: come la scomunica dei prelati di corte, la citazione, la carcerazione, la vendita dei redditi monetari.

40. Molti sacerdoti semplici superano i vescovi in questa potestà. Anzi sembra ai fedeli che la grandezza della potestà spirituale viene conseguita più da un figlio che imita Cristo coi suoi costumi, che da un prelato, eletto dai cardinali o da simili apostati.

41. Sottragga, il popolo, le decime, le offerte e le altre private elemosine agli indegni discepoli dell'anticristo - essendo a ciò obbligato dalla legge di Dio - senza temere, anzi accettando con gioia la maledizione o la censura che infliggono i seguaci dell'anticristo. Il signor papa, i vescovi, tutti i religiosi o semplici chierici, dotati del diritto di perpetuo possesso, devono rinunciarvi nelle mani del braccio secolare

Se ostinatamente non lo facessero, devono esservi costretti dai signori secolari.

42. Non vi è maggiore eretico o maggior anticristo di quel chierico che insegna essere lecito ai sacerdoti e ai leviti della legge di grazia ricevere possessi temporali. E se vi sono degli eretici e blasfemi, sono proprio quelli che insegnano ciò.

43. Non solo i signori temporali possono privare la chiesa, che abitualmente manca, dei suoi beni di fortuna; e non solo ciò è lecito, ma devono farlo, sotto pena di eterna dannazione.

44. Dio non può approvare che uno venga giudicato o condannato civilmente.

45. Se contro quelli che impugnano la dotazione della chiesa si volesse obbiettare l'esempio di Benedetto, Gregorio e Bernardo, che possedevano nella loro povertà qualche bene temporali, si risponde che essi alla fine si pentirono. E se si volesse di nuovo sussumere che io invento che questi santi alla fine si siano pentiti, insegnami tu come questi possano essere santi, ed io ti insegnerò che alla fine si sono pentiti.

46. Se dobbiamo credere alla Scrittura e alla ragione, è chiaro che i discepoli di Cristo non hanno il potere di esigere con la costrizione beni temporali e che tentando ciò sono figli di Eli e di Belial.

47. Ogni essenza ha un supposto, secondo la legge per cui si produce un supposto uguale al primo. Questa è l'azione immanente perfettissima possibile alla natura.

48. Ogni essenza, sia corporea che incorporea, è comune a tre supposti: e a tutti questi sono comuni le proprietà, gli accidenti e le operazioni.

49. Dio non può ridurre al nulla niente, né aumentare o diminuire il mondo. Può creare le anime fino ad un certo numero, e non oltre.

50. E’ impossibile che due sostanze corporee siano coestensive una localmente in continua quiete e l'altra che possa compenetrare continuamente il corpo di Cristo in quiete.

51. Una linea matematica continua è composta di due, tre o quattro punti contigui, o solo da punti semplicemente finiti. Il tempo è, fu e sarà composto di istanti immediati. Ancora non è possibile che il tempo e la linea, se esistono, siano formati in tal modo. (La prima parte è errore filosofico, ma l'ultima erra circa la divina potenza).

52. E’ da supporsi che una sostanza corporea, nel suo principio, ha avuto origine come composta di (parti) indivisibili, e che occupa ogni luogo possibile.

53. Chiunque è Dio.

54. Ogni creatura è Dio.

55. Ogni ente è dappertutto, poiché ogni ente è Dio.

56. Tutto ciò che accade, accade in modo assoluto e necessario.

57. Il bambino, predestinato e battezzato, necessariamente vivrà a lungo, e peccherà contro lo Spirito santo; con ciò egli meriterà di essere condannato per sempre. E quindi nessun fuoco per ora può bruciarlo.

58. Ritengo articolo di fede che tutto quanto avviene, avviene per necessità. Così, se Paolo è predestinato, non si può davvero pentire, cioè cancellare il peccato con la penitenza finale, o non doverlo avere.

(Sentenza contro Giovanni Huss).

Il sacrosanto concilio generale di Costanza, riunito per divina volontà e espressione della chiesa cattolica, a perpetuo ricordo.

Poiché secondo la verità l'albero malato produce frutti malati (14), Giovanni Wicleff, uomo di dannata memoria, con la stia dottrina di morte, come radice velenosa (15) ha generato non in Gesù Cristo col Vangelo, - come i santi padri, che un tempo generarono figli fedeli (16) - ma contro il Vangelo del Cristo, dei figli esiziali, che ha lasciato credi della sua perversa dottrina.

Contro questi, come contro figli spuri e illegittimi, è costretto ad insorgere questo santo concilio di Costanza, e a strappare con vigilantissima cura e con la lama dell'autorità ecclesiastica, come rovi nocivi, questi errori dal campo del Signore, perché non si propaghino come cancro a rovina degli altri.

Non ostante, però, che nel sacro concilio generale celebrato recentemente a Roma sia stato decretato che la dottrina di Giovanni Wicleff, di dannata memoria, è da condannarsi, e che i suoi libri, imbevuti di questa dottrina, devono essere bruciati come eretici; e che la dottrina stessa sia stata dannata e i suoi libri - contenenti quella pestifera e insana dottrina - siano stati davvero bruciati; non ostante che tale decreto è stato approvato per autorità di questo santo concilio, un certo Giovanni Huss, qui presente, non discepolo di Cristo, ma dell'eresiarca Giovanni Wicleff, contravvenendo dopo la condanna al decreto stesso con audacia temeraria, ha insegnato, sostenuto e predicato non pochi dei suoi errori ed eresie, condannati sia dalla chiesa di Dio, che da altri reverendi padri di Cristo, signori arcivescovi e vescovi di diversi regni, e maestri in teologia di molti studi. Egli, in particolare, si è opposto pubblicamente con i suoi complici alla solenne condanna degli stessi articoli di Giovanni Wicleff, fatta più volte nelle scuole e nella predicazione nell'università di Praga; ha dichiarato pubblicamente, a favore della sua dottrina, che Giovanni wicleff è cattolico e dottore evangelico; ciò dinanzi alla moltitudine del clero e del popolo; ha, inoltre, difeso e pubblicato come cattolici certi articoli, che riferiamo, e molti altri, degni senz'altro di condanna, che si possono liberamente riscontrare nei libri e negli opuscoli di Giovanni Huss.

Dopo una completa informazione su quanto abbiamo premesso e una diligente riflessione dei reverendissimi padri in Cristo, i signori cardinali della santa romana chiesa, di patriarchi, arcivescovi, vescovi e di altri prelati e dottori in sacra scrittura e nell'uno e nell'altro diritto, assai numerosi, questo sacrosanto sinodo di Costanza dichiara e definisce che gli articoli che seguono e che, dopo una diligente ricerca di molti maestri nella sacra scrittura, sono stati trovati nei suoi libri ed opuscoli scritti di propria mano - e che lo stesso Giovanni Huss, in una pubblica udienza dinanzi ai padri e prelati di questo concilio ha ammesso trovarsi nei suoi libri ed opuscoli - non sono cattolici, e non devono essere insegnati come tali. Molti di essi, infatti, sono erronei; altri, scandalosi; alcuni offensivi per orecchie pie; molti sono temerari e sediziosi; alcuni sono apertamente eretici, e già da tempo riprovati e condannati dai santi padri e dai concili generali, che proibirono severamente di predicarli, insegnarli, o di approvarli in qualsiasi modo.

Ma poiché gli articoli in parola sono esplicitamente contenuti nei suoi libri o trattati - cioè nel libro che egli ha intitolato De Ecclesia e in altri suoi opuscoli - questo santo sinodo riprova e condanna questi libri e la loro dottrina; condanna gli altri singoli trattati ed opuscoli, sia in latino che in volgare boemo, da lui pubblicati, o tradotti in qualsiasi altra lingua da lui o da altri; ordina e stabilisce che essi deb ano essere pubblicamente e solennemente bruciati alla presenza del clero e del popolo nella città di Costanza, aggiungendo che, a causa di quanto abbiamo detto sopra, giustamente la sua dottrina ora e in seguito debba considerarsi sospetta per quanto riguarda la fede e da evitarsi da tutti i fedeli.

E perché quella nefasta dottrina possa esser tolta di mezzo dalla chiesa, questo santo sinodo comanda assolutamente che gli ordinari locali cerchino diligentemente servendosi anche, se necessario, della censura ecclesiastica, questi trattati e opuscoli, e che, una volta trovati, li brucino pubblicamente.

Se poi qualcuno violasse o disprezzasse questo decreto, lo stesso santo sinodo stabilisce che gli ordinari e gli inquisitori per l'eresia procedano contro costoro, come contro chi è sospetto di eresia.

(Sentenza di deposizione contro Giovanni Huss).

Dopo aver esaminato, inoltre, gli atti e tutto ciò che è stato compiuto nella causa di inquisizione riguardo all'eresia del predetto Giovanni Huss, e ascoltata prima la fedele e completa relazione dei commissari deputati a questa causa e di altri maestri in teologia e dottori in utroque iure riguardo

agli atti e a quanto è stato fatto e detto dai testimoni, che sono stati molti e degni di fede - cose tutte che sono state lette allo stesso Giovanni Huss chiaramente e pubblicamente dinanzi ai padri e ai prelati di questo sacro concilio, e da cui risulta apertissimamente che egli pubblicamente e per gran numero di anni ha insegnato e predicato molte cose malvagie, scandalose e sediziose ed eresie pericolose -, questo sacrosanto sinodo di Costanza, invocato il nome di Cristo e tenendo unicamente Dio dinanzi agli occhi, con questa definitiva sentenza, emanata per iscritto, dichiara, dispone e stabilisce che Giovanni Huss è stato ed è eretico vero e manifesto, che ha insegnato e predicato pubblicamente errori ed eresie già da molto dannati dalla chiesa di Dio, e moltissime altre cose scandalose, offensive per le orecchie dei semplici, temerarie e sediziose, - non senza grave offesa della divina maestà, scandalo di tutta la chiesa e danno della fede cattolica. Egli ha, inoltre, disprezzato le chiavi della chiesa e le censure ecclesiastiche, persistendo in esse, con animo indurito, e scandalizzando molto i fedeli con la sua pertinacia, avendo interposto appello a nostro signore Gesù Cristo, come al supremo giudice, ignorando la mediazione della chiesa, nel quale ha introdotto molte falsità, ingiurie ed espressioni scandalose, con disprezzo della sede apostolica, delle censure ecclesiastiche e delle chiavi.

Per questi e per molti altri motivi, questo santo sinodo dichiara apertamente che Giovanni Huss è stato eretico; e giudica che debba essere considerato e condannato come eretico, e come tale lo condanna. Esso riprova il suo appello come ingiurioso, scandaloso e offensivo per la giurisdizione ecclesiastica; afferma che egli con le sue prediche pubbliche e con gli scritti ha ingannato il popolo cristiano, specie nel regno di Boemia, e che è stato non il predicatore verace del vangelo di Cristo per lo stesso popolo secondo l'esposizione dei santi dottori, ma, più propriamente, un seduttore.

E poiché da quanto questo sacrosanto sinodo ha potuto vedere e sentire, ha compreso che lo stesso Giovanni Huss è pertinace e incorreggibile, e talmente preso da questi errori, da non desiderare di tornare in grembo alla santa madre chiesa, né da voler abiurare le eresie e gli errori da lui pubblicamente difesi e predicati, per questo il santo sinodo di Costanza dichiara e stabilisce che Giovanni Huss sia deposto e degradato dall'ordine sacerdotale e dagli altri ordini di cui era insignito, e affida ai reverendi padri in Cristo, l'arcivescovo di Milano, i vescovi di Feltre, di Asti, di Alessandria, di Bangor e di Lavaur il compito di eseguire tale degradazione alla presenza di questo sacrosanto sinodo, conforme a quanto richiede la procedura giuridica.

(Sentenza di condanna al rogo di Giovanni Huss).

Questo santo sinodo di Costanza, visto che la chiesa di Dio non ha altro da fare, abbandona Giovanni Huss alla giurisdizione secolare e stabilisce che debba essere consegnato al braccio secolare.

(Articoli condannati di Giovanni Huss).

1. Vi è un'unica, santa chiesa universale, che è l'insieme lui predestinati. E ancora: la santa chiesa universale è una precisamente come è soltanto uno il numero dei predestinati.

2. Paolo non fu mai membro del demonio, benché abbia compiuto degli atti simili a quelli della chiesa dei maligni.

3. I presciti (17) Il non sono parte della chiesa, poiché nessuna parte di essa alla fine può perire; la carità della predestinazione, infatti, è una solidarietà indistruttibile.

4. Le due nature, la divinità e l'umanità, sono un solo Cristo.

5. Anche se un prescito è in grazia secondo la giustizia presente, tuttavia egli non sarà mai parte della chiesa. Il predestinato, invece, rimane sempre membro della chiesa, anche se talvolta vien meno alla grazia attuale, ma non a quella della predestinazione.

6. Considerando la chiesa come l'insieme dei predestinati, sia che essa sia in grazia, sia che non vi sia secondo la giustizia presente, essa è articolo di fede.

7. Pietro non fu e non è il capo della santa chiesa cattolica.

8. I sacerdoti che vivono in qualsiasi modo nel peccato, contaminano la potestà sacerdotale. Come figli infedeli, essi concepiscono da infedeli i sette sacramenti della chiesa, le chiavi, gli uffici, le censure, i costumi, le cerimonie, le cose sacre, la venerazione delle reliquie, le indulgenze, gli ordini.

9. La dignità papale ha avuto origine da Cesare; e il primato del papa e la sua istituzione è emanazione della potenza di Cesare.

10. Nessuno senza una speciale rivelazione può ragionevolmente affermare di sé o di un altro che è capo di una santa chiesa particolare. Neppure il romano pontefice può essere capo della chiesa romana.

11. Non si è tenuti a credere che questo - chiunque esso sia - particolare romano pontefice sia il capo di qualsiasi santa chiesa particolare, se Dio non lo ha predestinato.

12. Nessuno fa le veci di Cristo o di Pietro, se non ne segue i costumi: nessun'altra sequela, infatti, è più pertinente né si riceve diversamente da Dio il potere di suo rappresentante, perché per quell'ufficio di vicario si richiede sia la conformità dei costumi, sia l'autorità di colui che lo istituisce.

13. Il papa non è il successore certo e vero del principe degli apostoli, Pietro, se vive in modo contrario a quello di Pietro. E se è avido di denaro, allora è vicario di Giuda Iscariota. Con uguale chiarezza i cardinali non sono certi e veri successori del collegio degli altri apostoli di Cristo, se non vivono come gli apostoli, osservando i comandamenti e i consigli del signore nostro Gesù Cristo.

14. I dottori secondo i quali chi è stato punito dalla chiesa e non vuole emendarsi, deve essere consegnato al braccio secolare, di certo seguono in ciò i pontefici, gli scribi e i farisei, i quali, poiché Cristo non volle obbedire loro in ogni cosa, lo consegnarono al tribunale secolare, con le parole: Noi non possiamo uccidere alcuno (18); essi sono più omicidi di Pilato.

15. L'obbedienza ecclesiastica è un'obbedienza inventata dai sacerdoti della chiesa, al di fuori di ogni esplicita testimonianza della Scrittura.

16. La prima distinzione degli atti umani è che sono virtuosi o viziosi. Perché se l'uomo è vizioso, ed agisce, il suo agire è cattivo. Se è virtuoso, ed agisce, allora agisce virtuosamente. Come, infatti, il vizio - quello che diciamo delitto, o peccato mortale - inquina in generale gli atti dell'uomo difettoso, così la virtù vivifica tutti gli atti dell'uomo virtuoso.

17. Il sacerdote di Cristo che vive secondo la sua legge, e conosce la Scrittura, ed ha zelo per l'edificazione del popolo, deve predicare non ostante una pretesa scomunica. E poco dopo: se il papa o alcun altro superiore comandasse ad un sacerdote così di non predicare, il subordinato non deve obbedire.

18. Chiunque giunge al sacerdozio, riceve il mandato di predicare. E deve eseguire questo mandato, nonostante una pretesa scomunica.

19. Con le censure ecclesiastiche della scomunica, della sospensione e dell'interdetto, il clero si sottomette il popolo laico per la propria gloria; aumenta l'avarizia, nasconde la malizia e prepara la strada all’anticristo. E’ segno evidente che queste censure procedono dall'anticristo il fatto che nei loro processi le chiamino "fulmini". Con esse il clero, principalmente, procede contro coloro che mettono a nudo la nequizia dell'anticristo, che il clero ha accumulato soprattutto in sé.

20. Se il papa è cattivo, e specie se è predestinato, allora, come Giuda, l'apostolo, è diavolo, ladro e figlio della perdizione (19); e non è capo della santa chiesa cattolica militante, non essendo neppure suo membro.

21. La grazia della predestinazione è il legame, che unisce indissolubilmente al suo capo Cristo il corpo della chiesa ed ogni suo membro.

22. Il papa o il prelato indegno e predestinato, è solo equivocamente pastore; nella realtà è ladro e predone

23. Il papa non dev'essere chiamato santissimo, neppure con riferimento al suo ufficio, perché allora anche il re dovrebbe chiamarsi santissimo per il suo ufficio, e i carnefici e i banditori santi. Anzi, anche il diavolo dovrebbe chiamarsi santo, essendo al servizio di Dio.

24. Se il papa vive contrariamente a Cristo, anche se è stato scelto con regolare e legittima elezione secondo la costituzione umana vigente, la scelta invece è avvenuta per altra via che per Cristo, anche se si ammettesse che è stato eletto principalmente da Dio. Anche Giuda Iscariota, infatti, regolarmente e legittimamente eletto all'apostolato da Gesù Cristo, Dio, tuttavia salì per altra via nel recinto delle Pecore (21).

25. La condanna dei quarantacinque articoli di Giovanni Wicleff, emessa dai dottori, è irragionevole, ingiusta e malfatta; falsa è, inoltre, la ragione da essi addotta: che, cioè, nessuno di essi è cattolico, ma che ognuno di essi è eretico o erroneo o scandaloso.

26. Non perché gli elettori o la maggioranza di essi si sono trovati d'accordo secondo l'uso comune su una persona, per questo essa è legittimamente eletta, o per ciò stesso è vero e certo successore o vicario dell'apostolo Pietro, o di un altro apostolo in un ufficio ecclesiastico. Quindi, l'abbiano eletto bene o male gli elettori, noi dobbiamo guardare alle opere di chi è stato eletto. Infatti, per questo stesso che uno lavora di più, meritoriamente, al progresso della chiesa, ha anche da Dio, a questo fine, una maggiore potestà.

27. Non vi è la minima prova che debba esservi un capo che regga la chiesa nelle cose spirituali, il quale debba sempre vivere nella chiesa militante.

28. Cristo reggerebbe meglio la sua chiesa mediante i suoi veri discepoli, sparsi sulla terra, senza questi capi mostruosi.

29. Gli apostoli e i fedeli sacerdoti del Signore regolarono bene la chiesa in ciò che è necessario per la salvezza, prima che fosse introdotto l'ufficio di papa. Potrebbero farlo ugualmente fino al giorno del giudizio se venisse a mancare il papa, cosa sommamente possibile.

30. Nessuno è signore civile, né prelato, né vescovo, se è in peccato mortale.

(Condanna della proposizione di Giovanni il Piccolo "Qualsiasi tiranno")

Questo santo sinodo, volendo procedere con grande sollecitudine all'estirpazione degli errori e delle eresie, che cominciano a prender piede in diverse parti del mondo, com'è suo dovere, e per cui si è riunito, recentemente è venuto a conoscenza che sono state fatte affermazioni erronee, riguardanti la fede e i costumi, scandalose sotto molti aspetti, e che tentano di sovvertire lo stato di tutta la società e l'ordine. Tra queste proposizioni ci è stata riferita la seguente: "Qualsiasi tiranno può e deve tranquillamente e meritoriamente essere ucciso da qualsiasi suo vassallo o suddito, anche attraverso insidie, lusinghe o adulazioni, non ostante qualsiasi giuramento prestato o accordo fatto con lui, e senza aspettare la sentenza o il mandato di qualsiasi giudice".

Volendo insorgere in ogni modo contro questo errore e toglierlo assolutamente di mezzo, questo santo sinodo, dopo matura deliberazione, dichiara, dispone, definisce che questa concezione è erronea dal punto di vista della fede e dei costumi, e la riprova, quindi, e condanna come eretica, scandalosa, sediziosa, e come via alle frodi, agli inganni, alle menzogne, ai tradimenti, agli spergiuri.

Dichiara, inoltre, dispone e definisce che quelli che ritengono con pertinace arroganza questa pericolosissima dottrina sono eretici, e da punirsi, quindi, come tali, secondo le legittime sanzioni ecclesiastiche.

 

SESSIONE XXI (30 maggio 1416)

(Condanna di Gerolamo da Praga).

Nel nome del Signore, amen. Cristo, nostro Dio e salvatore, vite vera, di cui il Padre è agricoltore, spiegando ai suoi discepoli e agli altri fedeli queste immagini, dice: Se qualcuno non rimarrà in me, sarà gettato via conte tralcio e seccherà (22)! Di questo sommo dottore e maestro il santo sinodo di Costanza intende seguire la dottrina e praticare i precetti nella questione dell'inquisizione dell'eresia, che questo stesso sinodo ha promosso, - date le voci della pubblica fama e le clamorose accuse - contro Gerolamo da Praga, maestro nelle arti, laico, dai cui atti e processi risulta che ha ritenuto, affermato e insegnato alcuni articoli eretici ed erronei, già da tempo riprovati dai santi padri; altri blasfemi, altri scandalosi, altri offensivi per persone pie, temerari e sediziosi, già ritenuti, predicati e insegnati da Giovanni Wicleff e Giovanni Huss, di dannata memoria, e disseminati in alcuni loro libri ed opuscoli. Questi articoli, questa dottrina e questi libri di Giovanni 'Wicleff e di Giovanni Huss sono stati condannati per eresia dallo stesso sinodo con sua sentenza: quelli di Wicleff in memoria, quelli di Huss nella sua persona. Gerolarno in seguito, durante la causa di inquisizione, approvò questa sentenza e aderì ad essa, riconoscendo e professando nello stesso santo sinodo la vera fede cattolica e apostolica. Abiurò anche ogni eresia, specialmente quella di cui era infamato e quella che in passato avevano insegnato e ritenuto Giovanni Wicleff e Giovanni Huss, nei loro opuscoli, discorsi e libelli, e per cui Wicleff ed Huss erano stati condannati come eretici dallo stesso santo sinodo con i loro dommi ed errori; e ugualmente la loro dottrina. Egli proferì la condanna assoluta di quanto abbiamo premesso, e giurò che sarebbe rimasto in questa verità della fede, e che se, per caso, avesse presunto qualche volta di credere o predicare qualche cosa in contrario non avrebbe rifiutato di sottostare alla severità dei canoni, e volle obbligarsi all'eterna pena. Sottoscritta poi di suo pugno tale professione di fede la presentò e consegnò al santo sinodo.

Passati però molti giorni da questa professione e da questa abiura, come cane che torna al suo vomito (23), per poter diffondere il veleno dannosissimo che celava nel suo petto, chiese che gli venisse concessa una pubblica udienza nel sinodo. Concessagli questa udienza asserì, in pieno sinodo pubblicamente radunato, e confessò che iniquamente aveva aderito alla sentenza di condanna di Wicleff e di Giovanni Huss, e che aveva mentito, approvando quella sentenza. E non temeva di confessare che aveva mentito; e che anzi revocava la sua confessione, approvazione e dichiarazione della loro condanna, ora e in eterno. Diceva infatti, di non aver letto mai nei libri di Wicleff e di Giovanni Huss cosa che sapesse di eresia o di errore, quantunque prima della sentenza avesse affermato e sia stato dimostrato all'evidenza che egli esaminato, letto, insegnato i loro libri, nei quali è noto esser contenuti molti errori ed eresie. Quanto al sacramento dell'altare e alla transustanziazione, però, Gerolamo ha detto di ritenere e credere quello che crede e ritiene la chiesa, dicendo di credere più ad Agostino e agli altri dottori della chiesa che a Wicleff e Huss.

E chiaro, dunque, da quanto precede, che Gerolamo aderisce a Wicleff ed Huss, che sono stati condannati, e ai loro errori; e che è stato ed è loro fautore. Perciò il santo sinodo ha stabilito e deciso che egli, quale tralcio guasto, secco e separato dalla vite, debba esser cacciato fuori (24); e lo proclama, dichiara e condanna come eretico, recidivo nell'eresia, scomunicato, anatematizzato.

 

 

 

(Sentenza definitiva con cui Pietro de Luna, papa Benedetto XIII, è spogliato del papato e cacciato dalla fede).

Questo giudizio proceda dal volto (25) di colui che siede nel trono (26) e dalla cui bocca procede una spada dal doppio taglio (27) la cui bilancia è giusta, i cui pesi esatti (28); di colui, che deve venire a giudicare i vivi e i morti, cioè del nostro signore Gesù Cristo. Amen.

Giusto è il Signore e ama la giustizia; il suo volto scorge l'equità (29). La faccia del Signore si rivolge a quelli che operano il male, per disperdere dalla terra la loro memoria (30). Perisca, dice il santo profeta, la memoria di colui che non si è ricordato di usare misericordia, e che ha perseguitato il povero e il mendicante (31). Quanto maggiormente deve perire allora la memoria di chi ha perseguitato e turbato tutti gli uomini e la chiesa universale, Pietro de Luna, chiamato da alcuni Benedetto XIII? Quanto, infatti, questi ha mancato contro la chiesa di Dio e tutto il popolo cristiano, favorendo, alimentando e protraendo lo scisma e la divisione della chiesa di Dio; con quante frequenti, devote, umili preghiere di re, principi e prelati, con quante esortazioni e richieste è stato caritatevolmente ammonito secondo la dottrina evangelica, perché desse pace alla chiesa, sanasse le sue ferite e riunisse le sue parti divise in una sola compagine e in un solo corpo come aveva giurato e com'era e fu a lungo in suo potere! Ma egli non volle in nessun modo ascoltare quelli che con cristiana carità lo riprendevano; quanti testimoni sono stati inviati e non furono in nessun modo ascoltati; fu necessario, conforme alla dottrina di Cristo nel Vangelo, dirlo alla chiesa e, non avendo ascoltato neppure questa, dev'essere considerato come un eretico e un pubblicano (32). Tutto ciò lo dicono chiaramente i capitoli addotti contro di lui nella causa di inquisizione della fede e dello scisma alla presenza di questo santo sinodo generale.

Dopo aver quindi proceduto a norma delle leggi canoniche, dopo aver esaminato ogni cosa con la dovuta diligenza e dopo matura deliberazione su questo soggetto, lo stesso sinodo generale, in rappresentanza della chiesa universale, sedendo come tribunale per la suddetta causa di inquisizione proclama, stabilisce, dichiara con la presente sentenza definitiva, inclusa in questi atti, che Pietro de Luna, chiamato, come abbiamo detto sopra, Benedetto XIII, è stato ed è spergiuro, causa di scandalo alla chiesa universale, fautore e alimentatore del vecchio scisma, della vecchia rottura e divisione della chiesa di Dio, ostacolo alla pace e all'unione di essa, perturbatore scismatico, eretico, fuorviato dalla fede, violatore incallito dell'articolo della fede "Unam sanctam catholicam ecclesiam", incorreggibile, con scandalo della chiesa di Dio, notorio e manifesto. Egli si è reso indegno di qualsiasi titolo, grado, onore e dignità, è stato rigettato e tagliato fuori da Dio e viene ipso iure privato di qualsiasi diritto che potesse spettargli nel papato o che compete in qualsiasi modo al romano pontefice e alla chiesa di Roma; e, come membro secco, viene messo fuori della chiesa cattolica. E poiché lo stesso Pietro sostiene di avere di fatto il possesso del papato, questo santo sinodo per maggior cautela lo priva, lo depone e lo allontana dal papato, dal sommo pontificato della chiesa Romania, da ogni titolo, grado, onore, dignità; e da qualsiasi beneficio e ufficio. Gli proibisce di comportarsi in seguito come se fosse papa o romano pontefice; libera tutti i cristiani dalla sua obbedienza e da ogni dovere verso di lui, dai giuramenti e dagli obblighi a lui in qualsiasi modo prestati, e li dichiara liberi; proibisce a tutti e singoli i cristiani, sotto pena di considerarli fautori dello scisma e dell'eresia e di privarli di tutti i benefici, dignità e onori sia nel campo ecclesiastico che civile, e sotto le altre pene del diritto, anche se si tratti di dignità vescovile e patriarcale, cardinalizia, regale, ed imperiale - di cui, se agissero contro questa proibizione, siano, in forza di questo decreto e di questa sentenza, ipso facto privati - di obbedire, come a papa, a Pietro de Luna, scismatico ed eretico incorreggibile, notorio, dichiarato, deposto; di stare dalla sua parte, di sostenerlo in qualsiasi modo contro la proibizione fatta, di ricettarlo, di prestargli aiuto, di dargli consigli, di favorirlo

Dichiara, inoltre, e stabilisce che tutte e singole le proibizioni, tutti i processi, le sentenze, le costituzioni, le censure, e ogni altro atto da lui compiuto che potessero in qualche modo contrastare con le cose da noi stabilite, sono irriti e vani; li rende vani, li revoca, li annulla, salve, naturalmente, le pene che le leggi stabiliscono per i casi predetti.

SESSIONF XXXIX (9 ottobre 1417)

(Dei concili generali).

La frequente celebrazione di concili generali è il modo migliore di coltivare il campo del Signore: estirpa gli sterpi, le spine e i triboli delle eresie, degli errori e degli scismi, corregge gli eccessi, riforma quanto è stato deformato, conduce la vigna di Dio alla messe di una feconda fertilità, mentre la trascuratezza di essi dissemina e favorisce i mali enumerati. Il ricordo dei tempi passati e la considerazione dei tempi presenti pongono questi problemi dinanzi ai nostri occhi.

Sanzioniamo, quindi, con questo decreto - che dovrà valere per sempre -, stabiliamo, determiniamo e ordiniamo che da ora in poi i concili generali vengano celebrati in tal modo, che il primo si riunisca nel quinquennio che segue immediatamente la fine di questo concilio; il secondo nei sette anni che seguono la fine di esso; e poi di decennio in decennio, per sempre, in quei luoghi che il sommo pontefice - o in mancanza il concilio stesso - dovrà stabilire ed assegnare un mese prima della fine di ognuno di essi, con l'approvazione e il consenso del concilio. Così, con una specie di continuità, o il concilio è in pieno svolgimento, o si è in attesa di esso per il vicino scadere del tempo. Sarà lecito al sommo pontefice abbreviare quel tempo in gravi casi di emergenza col consiglio dei suoi venerabili fratelli cardinali della santa romana chiesa, ma in nessun modo prorogarlo.

Quanto al luogo stabilito per il futuro concilio, non lo cambi senza un evidente motivo di necessità. Se, però, vi fosse una ragione per cui sembrasse necessario mutarlo, come un assedio, una guerra, la peste, o qualche cosa di simile, allora sarà lecito al sommo pontefice, col consenso e la firma dei suddetti suoi fratelli o di due terzi di essi, sostituirlo, dopo aver determinato prima un altro luogo, che sia il più vicino e il più adatto, sempre però nella stessa nazione, a meno che per tutta quella nazione non si presenti lo stesso impedimento. In questo caso potrà convocare il concilio in un luogo di altra nazione, che sia il più vicino possibile. Qui i prelati e gli altri che sogliono esser convocati al concilio sono obbligati a recarsi, come se quel luogo fosse stato stabilito da principio.

Tuttavia il sommo pontefice dev'essere obbligato a pubblicare e ad intimare il cambiamento del luogo o l'abbreviazione del tempo, a norma di legge e in forma solenne, entro l'anno prima del termine fissato, di modo che quelli che abbiamo detto possano radunarsi per la celebrazione del concilio nel termine stabilito.

(Provvedimenti per evitare futuri scismi).

Se poi - Dio non voglia! - in futuro nascesse uno scisma per cui due o più si comportassero come sommi pontefici, dal giorno in cui essi assumessero pubblicamente le insegne pontificali o cominciassero a governare, si consideri abbreviato, ipso iure, all’anno successivo il termine stabilito per il concilio, se questo dovesse per caso esser lontano più di un anno.

Preghiamo per le viscere di misericordia (33) del signore nostro Gesù Cristo che vi si rechino, senz'altro invito, per estinguere l'incendio comune, tutti i prelati e quanti sono obbligati a intervenirvi, sotto minaccia delle pene stabilite dal diritto e delle altre che il concilio stabilirà; vi prendano parte anche l'imperatore e gli altri re e principi, personalmente o per mezzo di loro rappresentanti.

Chiunque si comportasse da romano pontefice, entro un mese dal giorno in cui venisse a sapere che un altro od altri hanno assunto le insegne del papato, o che hanno cominciato a governare come papi, sotto minaccia dell'eterna maledizione e della perdita di ogni diritto, se per caso ne avesse acquistati col papato, e di essere considerato inabile a qualsiasi dignità attiva e passiva, sia tenuto ad indire e pubblicare il predetto concilio, entro il termine di un anno, nel luogo già stabilito, a convocarvi con lettere il suo competitore o competitori, e così gli altri prelati e principi, per quanto sarà in lui. Sia tenuto, inoltre, sotto minaccia delle pene predette, a recarsi personalmente al luogo del concilio nel tempo stabilito, e a non muoversi fino a che il concilio non abbia risolto la questione dello scisma; con questa clausola, però: che nessuno dei contendenti sul papato presieda il concilio come papa. Anzi, perché la chiesa possa godere tanto più liberamente e tempestivamente di un unico e indiscusso pastore, tutti quelli che sono in lotta per il papato, per autorità di questo santo sinodo siano ipso rare sospesi da ogni ufficio, dal momento in cui il concilio sarà cominciato. Nessuno, inoltre, obbedisco ad essi, o ad uno di loro, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma, fino a che la stessa causa non sia stata risolta dal concilio.

Se per caso avvenisse in futuro che l'elezione del romano pontefice fosse fatta per timore, - un timore tale da piegare anche un uomo coraggioso - o con pressioni, stabiliamo che essa non abbia alcuna efficacia né importanza e che non possa essere ratificata o approvata in forza di un consenso susseguente, anche se venisse a cessare il timore predetto. Non sia lecito, tuttavia, ai cardinali procedere ad altra elezione, se colui che è stato eletto non rinunci o non muoia, fino a che il concilio generale non si sia pronunziato su quella elezione.

Qualora poi procedessero all'elezione, essa sia nulla per disposizione stessa del diritto; e quelli che hanno eletto il secondo papa e l'eletto stesso - se si ingerirà nel papato - siano privati ipso iure di ogni dignità, onore, stato, anche del cardinalato e del pontificato; siano inabili in seguito, a queste stesse dignità, e anche al papato; nessuno, inoltre, obbedisca, in nessun modo, a questo secondo eletto, come papa, sotto pena di esser considerato fautore dello scisma.

In questo caso il concilio provveda, per quella volta, all'elezione del papa. E’ lecito, però, anzi doveroso che tutti gli elettori - o almeno la maggioranza - non appena possibile senza pericolo per le persone, anche se si profilasse un pericolo per i loro beni, si trasferiscano in luogo sicuro e manifestino il timore subito davanti a pubblici notai, a persone di riguardo e alla moltitudine del popolo. Allegando questo timore, devono esprimere la specie e la qualità di esso, e giurare solennemente che la paura addotta è vera, che credono di poterla provare, e che essi non la adducono con malizia e con calunnie. Il motivo del timore, inoltre, non può essere allegato in nessun modo oltre il prossimo, futuro concilio.

Inoltre, dopo il trasferimento e dopo aver allegato nel modo predetto il loro timore siano tenuti ad invitare al concilio colui che è stato così eletto. Se quello sia lontano più di un anno dal giorno dell'invito, il termine sia abbreviato, come abbiamo detto sopra, a norma di diritto, ad un anno. Ma ciò non ostante siano obbligati, sia l'eletto stesso sotto minaccia delle pene predette, sia i cardinali, pena la perdita ipso facto del cardinalato e di tutti i loro benefici ad indire e pubblicare, come è stato detto sopra, il concilio entro un mese dall'invito, e ad intimarlo quanto prima potranno. E i cardinali stessi e tutti gli altri elettori dovranno recarsi in tempo debito personalmente al concilio, ed aspettare li fino al termine della causa.

Gli altri prelati siano tenuti, come si è detto, a recarsi al concilio dietro invito dei cardinali, qualora l'eletto trascurasse di convocarli. Colui che è stato così eletto non abbia la presidenza del concilio, anzi, fin dall'inizio egli sia ipso iure sospeso da ogni esercizio del papato, e nessuno, pena l'accusa di esser fautore dello scisma, deve obbedirgli in alcun modo.

Se poi durante l'anno precedente il concilio si verificassero i casi sopraddetti che, cioè, più d'uno esercitasse l'ufficio papale, o che uno fosse eletto per timore o con pressioni, sia quelli che si credono papi, sia l'eletto per paura o con pressioni, sia i cardinali devono considerarsi ipso iure convocati al concilio, obbligati a comparire personalmente ad esporre la loro causa, e ad aspettare il giudizio del concilio.

In questi casi se qualche avvenimento (assedio, guerra, pestilenza o simili) costringesse a cambiare il luogo del concilio, tutti i sunnominati, tutti i prelati e gli altri che hanno il dovere di intervenire al concilio, sono obbligati a recarsi in una località vicina, come già disposto, che sia adatta alla sua celebrazione; e la maggior parte dei prelati, che entro un mese si fossero recati colà, possono considerare quel luogo come la sede del concilio, sia per sé che per gli altri, e a cui questi siano obbligati ad andare, come se fosse stato scelto fin dall'inizio.

Il concilio, infine, così convocato e riunito, esaminando a fondo la causa dello scisma, in contumacia di chi sia stato eletto o si comporti da papa, o dei cardinali, se per caso trascurassero di presentarsi, risolva la lite e definisca la causa e punisca i colpevoli di aver causato o protratto lo scisma, nel governare o nell'obbedire, nel favorire quelli che governano, o nell'eleggere contro la proibizione fatta sopra, e chi avesse mentito nell'allegare il timore, di qualsiasi stato, grado o preminenza essi siano, sia ecclesiastici che laici, di modo che la severità della punizione possa servire di esempio agli altri.

Per evitare le conseguenze della paura o delle pressioni nell'elezione del papa, tanto dannose per tutta la cristianità, oltre quanto stabilito, crediamo bene decidere quanto segue. Se uno incute timore o fa pressione o violenza agli elettori o ad uno di essi nell'elezione del papa, o se uno procura che venga fatta, o approva quanto è stato fatto, o ha dato il suo consiglio in ciò, o ha prestato il suo favore, o consapevolmente ricetta colui che lo facesse, o lo difende, o si mostra negligente nell'infliggere le pene specificate più sotto, di qualunque stato, grado o autorità egli sia, anche imperiale, regale, vescovile, o di qualsiasi dignità ecclesiastica o secolare egli sia ornato, ipso facto incorra nelle pene contenute nella costituzione di papa Bonifacio VIII, di felice memoria, che inizia con "Felicis"; e sia punito con esse.

La città, poi, anche se - Dio non voglia! - fosse Roma o qualsiasi altra, che avesse prestato il suo aiuto o avesse dato il suo consiglio, o avesse prestato il suo favore a chi osava agire in tal modo, o che almeno entro un mese non avesse creduto di dover punire chi commette tale delitto, come l'enormità della colpa esige e le sue possibilità permettono, sia per ciò stesso sottoposta all'interdetto ecclesiastico. Inoltre - salva la città sopra nominata - sia senz'altro privati. della dignità vescovile, non ostante qualsiasi privilegio.

Vogliamo, inoltre, che questo decreto venga solennemente pubblicato alla fine di ogni concilio generale; ed inoltre che venga letto ogni volta nel luogo in cui sia imminente l'elezione del pontefice romano, prima dell'entrata in conclave, e che venga intimato pubblicamente.

(Professione che il papa deve fare).

Quanto più il papa rifulge tra tutti i mortali per la sua altissima potestà, tanto più conviene che egli sia legato da chiari vincoli di fede e dall'osservanza dei riti dei sacramenti della chiesa.

Perché, quindi, nel futuro romano pontefice, fin dagli inizi della sua elezione risplenda di luce singolare la pienezza della fede, stabiliamo e ordiniamo che da ora in poi chiunque sia eletto romano pontefice, prima della pubblicazione della sua elezione faccia pubblicamente dinanzi ai suoi elettori la seguente confessione e professione.

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

Nell'anno... ecc. del Signore, io... eletto papa, col cuore e con la bocca confesso e prometto a Dio onnipotente, la cui chiesa col suo aiuto mi accingo a governare, e al beato Pietro, principe degli apostoli, che fino a quando vivrò questa mia fragile vita, crederò e terrò fermamente la fede cattolica, secondo le tradizioni degli apostoli, dei concili generali e degli altri santi padri, specialmente degli otto concili universali, e cioè: del primo, Niceno; del secondo, Costantinopolitano; del terzo, Efesino; del quarto, di Calcedonia; del quinto e del sesto, ugualmente di Costantinopoli; del settimo, similmente di Nicea; dell'ottavo, ugualmente di Costantinopoli; ed inoltre del Lateranense, di quello di Lione, e di Vienne, concili generali anch'essi. Osserverò immutata fino nei suoi minimi particolari (34) questa fede, la confermerò, la difenderò e la predicherò anche con la vita e il sangue; seguirò ed osserverò, similmente, in ogni modo, il rito dei sacramenti trasmesso dalla chiesa cattolica.

Questa mia professione e confessione scritta per mio volere dal notaio e archivista della santa chiesa romana è stata da me sottoscritta di mia mano; ed io la offro sinceramente a te, onnipotente Dio, con mente pura e devota coscienza sull'altare di.... alla presenza dei tali e tali. Data...

 

SESSIONE XL (30 ottobre 1417)

(Riforme da attuarsi dal papa insieme col concilio, prima che questo si sciolga).

Il sacrosanto sinodo di Costanza stabilisce e comanda che il futuro sommo pontefice romano, che con la grazia di Dio sarà eletto fra breve, con questo sacro concilio o con delegati di ogni singola nazione, debba riformare la chiesa nel capo e nella curia romana, secondo equità e per il buon governo della chiesa, prima che questo concilio si sciolga, nelle materie già altre volte presentate dalle nazioni a proposito della riforma, cioè le seguenti:

I. Numero, qualità, e nazione dei signori cardinali.

II. Riserve della sede apostolica.

III. Annate, servizi comuni e minuti.

IV. Conferimento dei benefici e delle grazie aspettative.

V. Cause da trattare o meno nella curia romana.

VI. Appelli alla curia romana.

VII. Competenze della Cancelleria e della Penitenzieria.

VIII. Esenzioni e incorporazioni fatte durante lo scisma.

IX. Commende.

X. Conferme delle elezioni.

XI. Frutti del tempo intermedio.

XII. Divieto di alienare i beni della chiesa romana e delle altre chiese.

XIII. Per quali motivi e in qual modo il papa possa essere corretto o deposto.

XIV. Estirpazione della simonia.

XV. Dispense.

XVI. Entrate del papa e dei cardinali.

XVII. Indulgenze.

XVIII. Decime.

Con l'aggiunta che, una volta fatta dalle nazioni la designazione predetta, gli altri possano liberamente, con licenza del papa, tornare alle proprie case.

(Modo e forma dell'elezione del papa).

A lode, gloria e onore di Dio onnipotente, per la pace e l'unità della chiesa universale e di tutto il popolo cristiano.

Perché l'elezione del futuro romano pontefice, che sarà fatta tra breve, sia rafforzata da una maggiore autorità e dal consenso di un maggior numero di persone, e perché d'altra parte, considerato lo stato della chiesa, in seguito non vi siano incertezze né scrupoli nelle menti degli uomini su questa elezione, ma ne segna, invece, un'unione certa, vera, piena e perfetta dei fedeli, il sacrosanto concilio generale di Costanza, in vista della comune utilità, per speciale ed espresso consenso e concorde volontà dei cardinali della santa romana chiesa presenti allo stesso sinodo, e del collegio di essi e di tutte le nazioni del presente concilio, stabilisce, ordina e decreta che, solo per questa volta, per eleggere il romano e sommo pontefice, ai cardinali siano aggiunti dei prelati, o altre onorate persone ecclesiastiche costituite nei sacri ordini, di ogni nazione presente al sinodo che ciascuna di queste nazioni avrà creduto di eleggere per sé a questo scopo entro dieci giorni. A tutti questi lo stesso santo sinodo dà il potere, per quanto è necessario, di eleggere il romano pontefice secondo la forma che segue: che venga riconosciuto cioè, come romano pontefice dalla chiesa universale, senza eccezione, colui che sia stato eletto e accettato dai due terzi dei cardinali presenti al conclave, e dai due terzi di quelli che dovranno essere aggiunti agli stessi cardinali da ciascuna nazione; e che l'elezione non valga e l'eletto non si debba considerare come sommo pontefice se due terzi dei cardinali presenti al conclave e due terzi dei rappresentanti di ciascuno nazione da aggiungersi ai cardinali per l'elezione non siano d’accordo nell'eleggere il romano pontefice. Questo santo concilio stabilisce, inoltre, comanda e ordina, che i voti che verranno dati da chiunque in questa elezione siano nulli se, come premesso, due terzi dei cardinali e due terzi delle persone da aggiungersi da ciascuna nazione, direttamente o per accessione non confluiscano sullo stesso soggetto. Aggiungiamo anche che i prelati e gli altri che per questa elezione dovranno essere aggiunti agli stessi cardinali siano tenuti ad osservare effettivamente tutte e singole le costituzioni apostoliche, anche penali, emanate circa l'elezione del romano pontefice e le consuetudini solite ad osservarsi, come gli stessi cardinali. 1 predetti elettori, i cardinali e gli altri, prima di procedere all'elezione siano tenuti, inoltre, a giurare che, considerando cosa li attende in questa importante elezione, trattandosi della creazione del vicario di Gesù Cristo, del successore del beato Pietro, del rettore della chiesa universale, di colui che deve dirigere il gregge del Signore, essi procederanno con intenzione pura e sincera, che favoriranno quanto giova alla comune utilità della chiesa universale, prescindendo da qualsiasi accezione di persona di qualsiasi nazione, e da ogni altra considerazione non retta, odio, grazia, favore; cosicché attraverso il loro ministero si provveda ad eleggere un pastore della chiesa universale utile e adatto.

Ordina ancora, stabilisce e decreta lo stesso santo sinodo, che entro dieci giorni, da computarsi senza interruzione, tutti e singoli i cardinali della santa chiesa romana, presenti al concilio o assenti, e gli altri elettori suddetti, data la nota vacanza della chiesa romana, entrino in conclave in questa città di Costanza, nella maggiore casa del comune di questa città, già predisposta a questo scopo, per fare e condurre a termine tutto il resto, come il diritto stabilisce e prescrive in tutto quello che riguarda l'elezione del romano pontefice, oltre quanto abbiamo detto dei cardinali e degli altri elettori. Cose tutte che, oltre l'osservanza delle precedenti disposizioni, il santo sinodo vuole che rimangano in vigore.

Questa forma, tuttavia, e questo modo di elezione è approvato, comandato, stabilito e decretato per questa volta. Per togliere, inoltre, ogni scrupolo, lo stesso sinodo abilita - e dichiara abilitati - in quanto necessario, tutti quelli che sono presenti e che verranno in futuro, e aderiranno ad esso, ad ogni atto legittimo da compiere nello stesso sinodo attivamente e passivamente, sempre salvi, naturalmente, gli altri decreti dello stesso concilio - di cui supplisce tutti i difetti, che possano intervenire in ciò che abbiamo premesso - non ostante le costituzioni apostoliche, e quelle emanate in concili generali e le altre che prescrivessero qualche cosa in contrario.

 

SESSIONE XLIV (19 aprile 1418)

(Decreto sul luogo del prossimo concilio).

Martino, ecc. Desiderando, anzi volendo soddisfare al decreto di questo concilio generale, che prescrive, tra le altre cose, che i concili generali siano celebrati senz'altro nel luogo che il sommo pontefice, entro il mese precedente la fine di questo concilio, è tenuto a stabilire e assegnare come luogo di celebrazione del futuro concilio successivo al presente, col consenso e l'approvazione dello stesso concilio stabiliamo e destiniamo la città di Pavia. Stabiliamo anche e decretiamo che i prelati e gli altri che devono essere convocati ai concili generali, siano obbligati a raggiungere questa città nel tempo predetto.


NOTE

(1). Cfr. Lc 2,14.
(2). Cfr. Lc 24, 19; II Cor 8, 21.
(3). Eb 11, 6.
(4). Rm 12, 3.
(5). Cfr Gv 12, 43.
(6). Cfr ef 6, 16.
(7). I Cor 11, 19.
(8). Breve concilio celebrato a Roma nel 1413 da Giovanni XXIII.
(9). Cfr Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22,19-20; I Cor 2, 23-25.
(10). Gregorio XII, vista la necessità di aderire al concilio di Costanza, pubblicò un atto di convocazione da parte sua del concilio, di modo che non sembrasse che egli e la sua obbedienza aderivano ad un concilio convocato da Giovanni XXIII.
(11). Gv 4, 22.
(12). Cfr Mt 26, 26; Mc 14, 22; Lc 22,19; I Cor 2, 24.
(13). Gv 13, 10.
(14). Mt 7, 17.
(15). Cfr Dt 29, 17.
(16). Cfr. I Cor. 4, 15.
(17). Cioè destinati alla perdizione.
(18). Gv 18, 31.
(19). Cfr. Gv 17, 12.
(20). Cfr Gv 10, 8.
(21). Gv 10, 1.
(22). Gv 15, 6.
(23). Cfr. Pr 26, 11: II Pt 2, 22.
(24). Cfr. Gv 15, 6.
(25). Sal 16, 2.
(26). Ap 4, 10 ; 5, 7 ; 7, 15 ; 21, 5.
(27). Ap 1, 16 ; 19, 15.
(28). Lv 19, 36.
(29). Sal 10, 8.
(30). Sal 33, 17.
(31). Sal 108, 15-17.
(32). Cfr. Mt 18, 15-17.
(33). Lc 1, 78.
(34). Cfr. Mt 5, 18.